Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.3 organizzazione |
Data: | 27/07/1967 |
Numero: | 652 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. All'art. |
Art. 3. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati. |
Art. 4. I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reiscritti e collocati negli [...] |
§ 76.3.29 - Legge 27 luglio 1967, n. 652.
Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali.
(G.U. 9 agosto 1967, n. 199)
All'art. 64 della
"L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età".
I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 66 della
I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'art. 64 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della