| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 76. Poste | 
| Capitolo: | 76.3 organizzazione | 
| Data: | 27/07/1967 | 
| Numero: | 652 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [1] | 
| Art. 2. All'art. | 
| Art. 3. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati. | 
| Art. 4. I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reiscritti e collocati negli [...] | 
§ 76.3.29 - Legge 27 luglio 1967, n. 652.
Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali.
(G.U. 9 agosto 1967, n. 199)
     All'art. 64 della 
"L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età".
     I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 66 della 
     I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'art. 64 della 
[1]  Articolo abrogato dall'art. 3 della