Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.3 organizzazione |
Data: | 27/10/1994 |
Numero: | 632 |
Sommario |
Art. 1. Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni |
Art. 2. Composizione |
Art. 3. Ordinamento |
Art. 4. Rinvio |
§ 76.3.22 - D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 632. [1]
Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 17 novembre 1994, n. 269)
Art. 1. Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, di cui alla
2. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni deve essere sentito:
a) sui progetti di piani regolatori per i servizi postali e di telecomunicazioni e relative modifiche;
b) sui progetti di piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e relative modifiche;
c) sui programmi e piani di sviluppo degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali, da enti pubblici e dai concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;
d) sugli indirizzi riguardanti la struttura tariffaria;
e) sui criteri e sulle modalità di verifica della qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni;
f) sugli schemi di convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;
h) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dall'ente "Poste Italiane" e dai concessionari di servizi postali e di telecomunicazioni ad uso pubblico;
i) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per il loro coordinamento con quelli predisposti da altri soggetti interessati;
l) sui programmi di istruzione e di aggiornamento professionale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni lo svolgimento di indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.
4. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato, tramite il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sottopongano al suo esame.
Art. 2. Composizione
1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. I componenti del Consiglio superiore, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
2. Il Consiglio superiore è così composto:
a) il presidente, scelto fra persone che non rivestano la qualifica di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
c) quattro dirigenti generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
d) un magistrato del Consiglio di Stato;
e) un magistrato della Corte dei conti;
f) un rappresentante del Ministero della difesa;
g) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
i) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione;
l) tredici membri scelti fra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche attinenti alle attribuzioni esercitate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ovvero fra esperti di alta qualificazione nelle predette discipline.
3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un apposito elenco, di non più di trenta nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore tecnico può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori del Consiglio, per ogni argomento trattato, non più di due esperti scelti dal predetto elenco.
4. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.
5. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi potenzialmente contrastanti o concorrenti con l'interesse pubblico.
Art. 3. Ordinamento
1. Il Consiglio superiore si compone di tre sezioni ciascuna composta da almeno sette membri compreso il presidente. I membri del Consiglio non possono far parte di più di due sezioni.
2. Le sezioni hanno le seguenti competenze:
sezione 1: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi postali e di telecomunicazioni; piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; piani esecutivi; norme e prescrizioni tecniche;
sezione 2: convenzioni per la concessione di servizi ad uso pubblico; convenzioni ed accordi internazionali; struttura tariffaria; qualità dei servizi;
sezione 3: criteri e direttive riguardanti i programmi di ricerca e sperimentazione; istruzione ed aggiornamento professionale.
3. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti ovvero a mezzo delle sezioni.
4. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonchè dei problemi concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita giunta, costituita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composta da non più di sette membri del Consiglio aventi i necessari requisiti.
5. Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera c) dell'art. 2, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
6. Le norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 4. Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono, se compatibili, le disposizioni dettate dalla
[1] Abrogato dall'art. 6 del