§ 76.3.22 - D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 632.
Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:27/10/1994
Numero:632


Sommario
Art. 1.  Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 2.  Composizione
Art. 3.  Ordinamento
Art. 4.  Rinvio


§ 76.3.22 - D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 632. [1]

Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 17 novembre 1994, n. 269)

 

     Art. 1. Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni

     1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 693, assume la denominazione di Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni deve essere sentito:

     a) sui progetti di piani regolatori per i servizi postali e di telecomunicazioni e relative modifiche;

     b) sui progetti di piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e relative modifiche;

     c) sui programmi e piani di sviluppo degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali, da enti pubblici e dai concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;

     d) sugli indirizzi riguardanti la struttura tariffaria;

     e) sui criteri e sulle modalità di verifica della qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni;

     f) sugli schemi di convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

     g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

     h) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dall'ente "Poste Italiane" e dai concessionari di servizi postali e di telecomunicazioni ad uso pubblico;

     i) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per il loro coordinamento con quelli predisposti da altri soggetti interessati;

     l) sui programmi di istruzione e di aggiornamento professionale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     3. Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni lo svolgimento di indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.

     4. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato, tramite il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sottopongano al suo esame.

 

          Art. 2. Composizione

     1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. I componenti del Consiglio superiore, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     2. Il Consiglio superiore è così composto:

     a) il presidente, scelto fra persone che non rivestano la qualifica di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     b) il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     c) quattro dirigenti generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

     d) un magistrato del Consiglio di Stato;

     e) un magistrato della Corte dei conti;

     f) un rappresentante del Ministero della difesa;

     g) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     i) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione;

     l) tredici membri scelti fra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche attinenti alle attribuzioni esercitate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ovvero fra esperti di alta qualificazione nelle predette discipline.

     3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un apposito elenco, di non più di trenta nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore tecnico può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori del Consiglio, per ogni argomento trattato, non più di due esperti scelti dal predetto elenco.

     4. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.

     5. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi potenzialmente contrastanti o concorrenti con l'interesse pubblico.

 

          Art. 3. Ordinamento

     1. Il Consiglio superiore si compone di tre sezioni ciascuna composta da almeno sette membri compreso il presidente. I membri del Consiglio non possono far parte di più di due sezioni.

     2. Le sezioni hanno le seguenti competenze:

     sezione 1: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi postali e di telecomunicazioni; piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; piani esecutivi; norme e prescrizioni tecniche;

     sezione 2: convenzioni per la concessione di servizi ad uso pubblico; convenzioni ed accordi internazionali; struttura tariffaria; qualità dei servizi;

     sezione 3: criteri e direttive riguardanti i programmi di ricerca e sperimentazione; istruzione ed aggiornamento professionale.

     3. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti ovvero a mezzo delle sezioni.

     4. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonchè dei problemi concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita giunta, costituita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composta da non più di sette membri del Consiglio aventi i necessari requisiti.

     5. Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera c) dell'art. 2, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

     6. Le norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 4. Rinvio

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono, se compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 dicembre 1975, n. 693.

 


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243.