§ 17.3.1f - Legge 23 maggio 1952, n. 581.
Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:23/05/1952
Numero:581


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 2.      All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole "erosione delle acque", sono aggiunte le seguenti


§ 17.3.1f - Legge 23 maggio 1952, n. 581.

Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

(G.U. 14 giugno 1952, n. 136).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla rateizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

     Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo".

 

          Art. 2.

     All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole "erosione delle acque", sono aggiunte le seguenti:

     "o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile".

     Al successivo art. 10, alla fine del secondo periodo dopo le parole "dell'art. 2", sono aggiunte le seguenti:

     "e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza della azienda da essi condotta".