Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 23/05/1952 |
Numero: | 581 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è sostituito dal seguente |
Art. 2. All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole "erosione delle acque", sono aggiunte le seguenti |
§ 17.3.1f - Legge 23 maggio 1952, n. 581.
Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.
(G.U. 14 giugno 1952, n. 136).
L'art. 8 della
"Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla rateizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della
Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.
Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla
All'art. 2 della
"o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile".
Al successivo art. 10, alla fine del secondo periodo dopo le parole "dell'art. 2", sono aggiunte le seguenti:
"e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza della azienda da essi condotta".