Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.1 disciplina generale |
Data: | 28/11/2002 |
Numero: | 298 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente |
§ 76.1.65 - D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta
(G.U. 16 gennaio 2003, n. 12)
1. All'articolo 7 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegni postali ordinari";
b) i commi 1 e 3 sono abrogati;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del
1. L'articolo 8 del
"Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non è più pagabile ed il traente può richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine è possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del
3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del
"1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.".