Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.1 disciplina generale |
Data: | 15/07/1966 |
Numero: | 560 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti [...] |
Art. 2. La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per [...] |
Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione [...] |
§ 76.1.20 - Legge 15 luglio 1966, n. 560.
Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 26 luglio 1966, n. 184)
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni [1].
La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per lire 20 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 200 milioni dall' art. 37 della