§ 76.1.1h - Legge 30 dicembre 1959, n. 1212.
Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:30/12/1959
Numero:1212


Sommario
Art. unico.      Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti [...]


§ 76.1.1h - Legge 30 dicembre 1959, n. 1212.

Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

(G.U. 26 gennaio 1960, n. 20).

 

 

     Art. unico.

     Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 112. -"Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

     1) le operazioni di postagiro;

     2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;

     3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

     4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;

     5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

     L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli Enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento".

     Art. 122. -"I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:

     a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000;

     b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.

     La prescrizione non è interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dell'elenco dei correntisti".