§ 76.1.1g - Legge 30 luglio 1957, n. 688.
Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:30/07/1957
Numero:688


Sommario
Art. unico.      All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi


§ 76.1.1g - Legge 30 luglio 1957, n. 688.

Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

(G.U. 14 agosto 1957, n. 202).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

     1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

     2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

     3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

     4) numero delle frequenze assegnate;

     5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

     6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

     7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

     8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

     "I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.

     "I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

     "Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642".