Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.1 disciplina generale |
Data: | 30/07/1957 |
Numero: | 688 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi |
§ 76.1.1g - Legge 30 luglio 1957, n. 688.
Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
(G.U. 14 agosto 1957, n. 202).
All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
"Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;
2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
4) numero delle frequenze assegnate;
5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);
6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;
7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;
8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.
"I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.
"I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.
"Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'art. 7 del