Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.1 disciplina generale |
Data: | 18/12/1956 |
Numero: | 1445 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente |
§ 76.1.1e - Legge 18 dicembre 1956, n. 1445.
Modificazioni all'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
(G.U. 4 gennaio 1957, n. 3).
L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
"La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.
L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".