§ 75.1.46 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 855.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/830 relativa ai contatori di acqua calda.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:23/08/1982
Numero:855


Sommario
Art. 1.      Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori d'acqua calda, di seguito denominati contatori, si intendono i contatori di acqua calda destinati a [...]
Art. 2.      Ai contatori, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316, per [...]
Art. 3.      Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II del presente [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.46 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 855. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/830 relativa ai contatori di acqua calda.

(G.U. 19 novembre 1982, n. 319, S.O.).

 

     Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per contatori d'acqua calda, di seguito denominati contatori, si intendono i contatori di acqua calda destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, comprendenti un dispositivo di misurazione che azioni un dispositivo indicatore, con esclusione di quelli destinati ad essere inseriti in un circuito di scambio di energia termica.

     L'acqua è considerata "calda" allorchè la sua temperatura è compresa tra i più 30°C e 90°C.

 

          Art. 2.

     Ai contatori, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316, per quanto applicabile.

     Il controllo CEE dei contatori comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato I del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.