§ 75.1.16 - Legge 24 dicembre 1966, n. 1144.
Disciplina dell'ora legale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:24/12/1966
Numero:1144


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti
Art. 2.      Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge


§ 75.1.16 - Legge 24 dicembre 1966, n. 1144. [1]

Disciplina dell'ora legale.

(G.U. 30 dicembre 1966, n. 328)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti.

     La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo [2] .

     Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce.

     E' abrogata la legge 14 maggio 1965, n. 503.

 

          Art. 2.

     Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 del D.L. 21 giugno 1980, n. 270 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico della L. 22 dicembre 1982, n. 932.