§ 74.2.30 – L. 29 novembre 1995, n. 520.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:29/11/1995
Numero:520


Sommario
Art. 1.  Abrogazione della normativa sui culti ammessi.
Art. 2.  Libertà religiosa.
Art. 3.  Riconoscimento dell'autonomia della CELI.
Art. 4.  Ministri di culto.
Art. 5.  Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati.
Art. 6.  Assistenza spirituale ai ricoverati.
Art. 7.  Assistenza spirituale ai detenuti.
Art. 8.  Certificazione della qualifica di ministro di culto.
Art. 9.  Oneri per l'assistenza spirituale.
Art. 10.  Insegnamento religioso nelle scuole.
Art. 11.  Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.
Art. 12.  Istituzione di scuole ed istituti di educazione.
Art. 13.  Matrimonio.
Art. 14.  Tutela degli edifici di culto.
Art. 15.  Manifestazione del pensiero religioso.
Art. 16.  Tutela dei beni culturali.
Art. 17.  Riconoscimento di enti ecclesiastici.
Art. 18.  Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità.
Art. 19.  Modalità per il riconoscimento.
Art. 20.  Mutamenti degli enti ecclesiastici.
Art. 21.  Trasferimenti di beni.
Art. 22.  Attività di religione e di culto.
Art. 23.  Gestione degli enti ecclesiastici.
Art. 24.  Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 25.  Regime tributario degli enti ecclesiastici.
Art. 26.  Deduzione agli effetti IRPEF.
Art. 27.  Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.
Art. 28.  Commissione paritetica.
Art. 29.  Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto.
Art. 30.  Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.
Art. 31.  Norme di attuazione.
Art. 32.  Norme contrastanti.
Art. 33.  Ulteriori intese.
Art. 34.  Copertura finanziaria.
Articolo 1.  Abrogazione della normativa sui culti ammessi.
Articolo 2.  Libertà religiosa.
Articolo 3.  Riconoscimento dell'autonomia della CELI.
Articolo 4.  Ministri di culto.
Articolo 5.  Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati.
Articolo 6.  Assistenza spirituale ai ricoverati.
Articolo 7.  Assistenza spirituale ai detenuti.
Articolo 8.  Certificazione della qualifica di ministro di culto.
Articolo 9.  Oneri per l'assistenza spirituale.
Articolo 10.  Insegnamento religioso nelle scuole.
Articolo 11.  Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.
Articolo 12.  Istituzione di scuole ed istituti di educazione.
Articolo 13.  Matrimonio.
Articolo 14.  Tutela degli edifici di culto.
Articolo 15.  Manifestazione del pensiero religioso.
Articolo 16.  Tutela dei beni culturali.
Articolo 17.  Riconoscimento di enti ecclesiastici.
Articolo 18.  Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità.
Articolo 19.  Modalità per il riconoscimento.
Articolo 20.  Mutamenti degli enti ecclesiastici.
Articolo 21.  Trasferimenti di beni.
Articolo 22.  Attività di religione e di culto.
Articolo 23.  Gestione degli enti ecclesiastici.
Articolo 24.  Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 25.  Regime tributario degli enti ecclesiastici.
Articolo 26.  Deduzione agli effetti IRPEF.
Articolo 27.  Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.
Articolo 28.  Commissione paritetica.
Articolo 29.  Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto.
Articolo 30.  Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.
Articolo 31.  Norme di attuazione.
Articolo 32.  Norme contrastanti.
Articolo 33.  Ulteriori intese.
Articolo 34.  Legge di approvazione della presente intesa.


§ 74.2.30 – L. 29 novembre 1995, n. 520.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

(G.U. 7 dicembre 1995, n. 286, S.O.).

 

     Art. 1. Abrogazione della normativa sui culti ammessi.

     1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.

     2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

 

          Art. 2. Libertà religiosa.

     1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

     2. E' garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

 

          Art. 3. Riconoscimento dell'autonomia della CELI.

     1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.

     2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.

     3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

 

          Art. 4. Ministri di culto.

     1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.

     2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'art. 22.

     3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

 

          Art. 5. Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati.

     1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

     2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.

     3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

     4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.

     5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

 

          Art. 6. Assistenza spirituale ai ricoverati.

     1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

     2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

     3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

 

          Art. 7. Assistenza spirituale ai detenuti.

     1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

     2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all'art. 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

     3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

 

          Art. 8. Certificazione della qualifica di ministro di culto.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

 

          Art. 9. Oneri per l'assistenza spirituale.

     1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli , 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

 

          Art. 10. Insegnamento religioso nelle scuole.

     1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

     2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

          Art. 11. Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.

     1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

     2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

 

          Art. 12. Istituzione di scuole ed istituti di educazione.

     1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

     2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

 

          Art. 13. Matrimonio.

     1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

     2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

     3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

     4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

     5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

     6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

     7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

 

          Art. 14. Tutela degli edifici di culto.

     1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.

     2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

     3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

 

          Art. 15. Manifestazione del pensiero religioso.

     1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

 

          Art. 16. Tutela dei beni culturali.

     1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

     2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.

 

          Art. 17. Riconoscimento di enti ecclesiastici.

     1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.

     2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

 

          Art. 18. Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità.

     1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

 

          Art. 19. Modalità per il riconoscimento.

     1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.

     2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.

     3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'art. 22.

     4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

     5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

 

          Art. 20. Mutamenti degli enti ecclesiastici.

     1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

     2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.

     3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

     4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

 

          Art. 21. Trasferimenti di beni.

     1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'art. 17 o viceversa, nonché gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

 

          Art. 22. Attività di religione e di culto.

     1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:

     a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;

     b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

 

          Art. 23. Gestione degli enti ecclesiastici.

     1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

     2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

 

          Art. 24. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

     1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritte.

     2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

     3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

          Art. 25. Regime tributario degli enti ecclesiastici.

     1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

     2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

 

          Art. 26. Deduzione agli effetti IRPEF.

     1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'art. 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 27. Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.

     1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'art. 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

     2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

     3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

 

          Art. 28. Commissione paritetica.

     1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'art. 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'art. 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CELI.

 

          Art. 29. Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto.

     1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

 

          Art. 30. Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.

     1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.

     2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

     a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

     b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'art. 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

     c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.

     3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

 

          Art. 31. Norme di attuazione.

     1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

 

          Art. 32. Norme contrastanti.

     1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, nonché degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 33. Ulteriori intese.

     1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.

     3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

     4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.

 

          Art. 34. Copertura finanziaria.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia in attuazione dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione

 

     Roma, 20 aprile 1993

     Preambolo

     La Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), ente morale di culto munito di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio 1961, richiamandosi ai princìpi della libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

     - considerato che in forza dell'art. 8 della Costituzione, comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze;

     - ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

     - riconosciuta l'opportunità di addivenire ad un'intesa;

     - convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi.

 

          Articolo 1. Abrogazione della normativa sui culti ammessi.

     1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

 

          Articolo 2. Libertà religiosa.

     1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

     2. E' garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

 

          Articolo 3. Riconoscimento dell'autonomia della CELI.

     1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.

     2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.

     3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

 

          Articolo 4. Ministri di culto.

     1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.

     2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'art. 22.

     3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

 

          Articolo 5. Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati.

     1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

     2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.

     3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

     4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.

     5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

 

          Articolo 6. Assistenza spirituale ai ricoverati.

     1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

     2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

     3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

 

          Articolo 7. Assistenza spirituale ai detenuti.

     1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

     2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all'art. 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

     3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

 

          Articolo 8. Certificazione della qualifica di ministro di culto.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

 

          Articolo 9. Oneri per l'assistenza spirituale.

     1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

 

          Articolo 10. Insegnamento religioso nelle scuole.

     1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

     2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

          Articolo 11. Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.

     1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

     2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

 

          Articolo 12. Istituzione di scuole ed istituti di educazione.

     1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

     2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

 

          Articolo 13. Matrimonio.

     1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

     2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

     3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

     4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

     5. Il ministro di culto, davanti al quale e avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

     6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

     7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

 

          Articolo 14. Tutela degli edifici di culto.

     1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.

     2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

     3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

 

          Articolo 15. Manifestazione del pensiero religioso.

     1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

 

          Articolo 16. Tutela dei beni culturali.

     1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

     2. Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.

 

          Articolo 17. Riconoscimento di enti ecclesiastici.

     1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.

     2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

 

          Articolo 18. Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità.

     1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, è concesso con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

 

          Articolo 19. Modalità per il riconoscimento.

     1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.

     2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.

     3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'art. 22.

     4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

     5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti, assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

 

          Articolo 20. Mutamenti degli enti ecclesiastici.

     1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

     2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.

     3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

     4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

 

          Articolo 21. Trasferimenti di beni.

     1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'art. 17 o viceversa, e gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

 

          Articolo 22. Attività di religione e di culto.

     1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:

     a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;

     b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

 

          Articolo 23. Gestione degli enti ecclesiastici.

     1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

     2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

 

          Articolo 24. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

     1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritte.

     2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

     3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

          Articolo 25. Regime tributario degli enti ecclesiastici.

     1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

     2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

 

          Articolo 26. Deduzione agli effetti IRPEF.

     1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'art. 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Articolo 27. Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.

     1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'art. 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

     2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

     3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 e comma 2 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

 

          Articolo 28. Commissione paritetica.

     1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'art. 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'art. 27 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla CELI.

 

          Articolo 29. Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto.

     1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

 

          Articolo 30. Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.

     1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.

     2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

     a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

     b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'art. 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

     c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.

     3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

 

          Articolo 31. Norme di attuazione.

     1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

 

          Articolo 32. Norme contrastanti.

     1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

 

          Articolo 33. Ulteriori intese.

     1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

     2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

     3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

     4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.

 

          Articolo 34. Legge di approvazione della presente intesa.

     1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.