§ 74.2.29 – L. 20 gennaio 1994, n. 48.
Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex art. 408 del codice civile (abrogato).


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:20/01/1994
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'art. 408, secondo comma, del codice civile, [...]


§ 74.2.29 – L. 20 gennaio 1994, n. 48.

Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex art. 408 del codice civile (abrogato).

(G.U. 25 gennaio 1994, n. 19).

 

     Art. 1.

     1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'art. 408, secondo comma, del codice civile, abrogato all'art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i discendenti di minore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all'accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell'affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell'affiliato.

     2. Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità.