§ 74.2.15 – L. 1 agosto 1978, n. 436.
Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:01/08/1978
Numero:436


Sommario
Art. 1.      All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente
Art. 3.      Dopo l'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente art. 9-bis


§ 74.2.15 – L. 1 agosto 1978, n. 436.

Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.

(G.U. 16 agosto 1978, n. 227).

 

     Art. 1.

     All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

     "Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".

 

          Art. 2.

     L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

     "Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

     Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

     La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilità.

     Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

     Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente art. 9-bis:

     "A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

     Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito".