Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.2 famiglia |
Data: | 01/08/1978 |
Numero: | 436 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente |
Art. 3. Dopo l'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente art. 9-bis |
§ 74.2.15 – L. 1 agosto 1978, n. 436.
Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.
(G.U. 16 agosto 1978, n. 227).
All'articolo 5 della
"Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".
L'articolo 9 della
"Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilità.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".
Dopo l'art. 9 della
"A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito".