§ 74.2.8 – L. 10 dicembre 1957, n. 1248.
Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:10/12/1957
Numero:1248


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      E' abrogata la legge 10 giugno 1940, n. 836
Art. 3.      All'onere di spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte con le somme stanziate nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione [...]


§ 74.2.8 – L. 10 dicembre 1957, n. 1248. [1]

Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

(G.U. 4 gennaio 1958, n. 3).

 

     Art. 1. [2]

     Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

 

a) per il militare

L.

2.500

b) per la moglie

"

2.000

c) per il figlio

"

1.500

d) per il genitore

"

800

e) per il fratello o la sorella

"

600

f) per l'avo o l'ava

"

600

 

          Art. 2.

     E' abrogata la legge 10 giugno 1940, n. 836.

     Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

 

          Art. 3.

     All'onere di spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte con le somme stanziate nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio anzidetto.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1975, n. 528.