Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.1 diritti e libertà fondamentali |
Data: | 15/01/1994 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della [...] |
Art. 3. 1. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul [...] |
Art. 4. 1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de [...] |
Art. 5. 1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione [...] |
Art. 6. 1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli [...] |
Art. 7. 1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di vista, sono presentate per il [...] |
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante [...] |
Art. 9. 1. La legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 74.1.29 - L. 15 gennaio 1994, n. 64.
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.
(G.U. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.
1. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della convenzione di Lussemburgo e dell'articolo 43 della convenzione de L'Aja.
1. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
4. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, è altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.
1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministro, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.
4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.
1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.
2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.
4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.
7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso ricorso per cassazione.
1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.
4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.
1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di vista, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980.
2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.
3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.
4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.
6. E' fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della convenzione di cui al comma 1.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993- 1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.
1. La legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento.
Traduzione non ufficiale
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio d'Europa la considerazione dell'interesse del minore è di importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;
Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affidamento di un minore avrà l'effetto di assicurare la migliore protezione dell'interesse dei minori;
Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori è il normale corollario del diritto di custodia;
Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficoltà incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;
Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto;
Convinti dell'opportunità di adottare, a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessità e alle diverse circostanze;
Desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorità,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto;
b) autorità: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;
c) provvedimento relativo all'affidamento: ogni provvedimento di una autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine al diritto di visita;
d) spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si considera egualmente spostamento indebito:
i) il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato l'affidamento;
ii) uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell'articolo 12.
TITOLO I
Autorità centrali
Articolo 2.
1. Ciascuno Stato contraente designerà una autorità centrale che eserciterà le funzioni previste nella presente Convenzione.
2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore parecchi ordinamenti hanno la facoltà di designare le diverse autorità centrali di cui stabiliscono le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 3.
1. Le autorità centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere un concerto tra le autorità competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le autorità centrali degli Stati contraenti:
a) assicurano la trasmissione delle domande d'informazione provenienti dalle autorità competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;
b) si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione;
c) si tengono reciprocamente informate circa le difficoltà che possono nascere in occasione dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.
Articolo 4.
1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni Stato contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui all'articolo 13.
3. L'autorità centrale adita, nel caso in cui sia diversa dall'autorità centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio.
4. L'autorità centrale adita può rifiutare il suo intervento quando è manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione.
5. L'autorità centrale adita informa senza indugio il ricorrente dell'esito della sua domanda.
Articolo 5.
1. L'autorità centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perché venga adottata nel più breve termine ogni disposizione che esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autorità competenti, per:
a) rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
b) evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
c) assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento;
d) assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento è accordata;
e) informare l'autorità richiedente sulle misure adottate.
2. Quando l'autorità centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato contraente, trasmette i documenti all'autorità centrale di questo Stato, direttamente e senza indugio.
3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o l'esecuzione è rifiutato e se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel merito, detta autorità fa il possibile per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in particolare rivolgersi alle sue autorità competenti.
Articolo 6.
1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorità centrali interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
a) le comunicazioni indirizzate all'autorità centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;
b) l'autorità centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.
2. Le comunicazioni che promanano dall'autorità centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese.
3. Ogni Stato contraente può escludere l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1. b) del presente articolo. Qualora uno Stato contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente può ugualmente applicarla nei confronti di tale Stato.
TITOLO II
Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti
e ripristino dell'affidamento dei minori
Articolo 7.
I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.
Articolo 8.
1. In caso di trasferimento illegittimo, l'autorità centrale dello Stato richiesto farà procedere immediatamente alla restituzione del minore:
a) quando all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in cui il provvedimento è stato pronunciato o alla data del trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente, il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato e
b) se la domanda di restituzione è stata proposta ad una autorità centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento illegittimo.
2. Se, in conformità alla legge dello Stato richiesto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere soddisfatte senza l'intervento di un'autorità giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si applicherà al procedimento giudiziario.
3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra persona è intervenuto un accordo, omologato da un'autorità competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato all'estero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dell'autorità competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha l'affidamento del minore.
Articolo 9.
1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti all'articolo 8 e se si è fatto ricorso ad una autorità centrale entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e l'esecuzione non possono essere rifiutati se non quando:
a) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e l'atto introduttivo del giudizio o altro atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinché possa difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non può costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il procedimento nello Stato d'origine;
b) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza dell'autorità che l'ha pronunciato non si basa:
i) sulla residenza del convenuto, ovvero
ii) sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore purché uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero
iii) sulla residenza abituale del minore;
c) il provvedimento è incompatibile con quello relativo all'affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento del minore, a meno che quest'ultimo non abbia avuto la sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente nell'anno che precede il suo trasferimento.
2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autorità centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel merito.
Articolo 10.
1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti:
a) se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i princìpi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
b) se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli effetti del provvedimento originario risultano non più conformi all'interesse del minore;
c) se, al momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato d'origine:
i) il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo Stato, mentre con lo Stato d'origine non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;
ii) il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato d'origine e quella dello Stato richiesto, nonché la residenza abituale nello Stato richiesto;
d) se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o d'esecuzione, e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello d'esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi:
a) se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;
b) se nello Stato richiesto è pendente un procedimento riguardante l'affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato;
c) se un altro provvedimento relativo all'affidamento del minore è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.
Articolo 11.
1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi all'affidamento.
2. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato richiesto può fissare le modalità dell'attuazione e dell'esercizio del diritto di visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti al riguardo.
3. Quando non si è provveduto sul diritto di visita ovvero quando il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento relativo all'affidamento viene rifiutato, l'autorità centrale dello Stato richiesto può rivolgersi alle proprie autorità competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale diritto.
Articolo 12.
Qualora alla data in cui il minore è trasferito oltre una frontiera internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo affidamento, pronunciato in uno Stato contraente, le disposizioni della presente Convenzione si applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante l'affidamento del minore che riconosca l'illiceità del trasferimento ed emesso in uno Stato contraente a richiesta di ogni persona interessata.
TITOLO III
Procedura
Articolo 13.
1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente di un provvedimento relativo all'affidamento deve essere accompagnata:
a) da un documento che abilita l'autorità centrale dello Stato richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro rappresentante;
b) da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua autenticità;
c) quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare che l'atto introduttivo del procedimento od un atto equivalente è stato regolarmente notificato o comunicato al convenuto;
d) se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base alla legge dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;
e) ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;
f) da proposte sulle modalità del ripristino dell'affidamento del minore.
2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui all'articolo 6.
Articolo 14.
Ogni Stato contraente applica al riconoscimento ed all'esecuzione di un provvedimento relativo all'affidamento una procedura semplice e rapida. A tal fine fa in modo che la domanda di «exequatur» possa essere proposta su semplice ricorso.
Articolo 15.
1. Prima di decidere sull'applicazione del paragrafo 1. b) dell'articolo 10, l'autorità che dipende dallo Stato richiesto:
a) deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età ed alla capacità di discernimento di quest'ultimo; e
b) può chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.
2. le spese delle indagini effettuate in uno Stato contraente sono a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.
3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere indirizzati all'autorità interessata attraverso le autorità centrali.
Articolo 16.
Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.
TITOLO IV
Riserve
Articolo 17.
1. Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento potranno essere rifiutati per motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che saranno indicati nella riserva.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.
Articolo 18.
Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale non è vincolato alle disposizioni dell'articolo 12. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto tale riserva.
TITOLO V
Altri strumenti.
Articolo 19.
La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento.
Articolo 20.
1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtù di uno strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.
2. Quando due o più Stati contraenti hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facoltà di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca di detta decisione deve anch'essa essere notificata.
TITOLO VI
Clausole finali
Articolo 21.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 22.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione od approvazione.
Articolo 23.
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20. d) dello Statuto ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 24.
1. Ogni Stato può, all'atto della firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo 25.
1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte queste unità territoriali, ovvero ad una o più di esse.
2. In ogni altro momento successivo potrà, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unità territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale unità territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni unità territoriale designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo 26.
1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori, abbia due o più ordinamenti giuridici di applicazione territoriale:
a) il riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona interessata abbia più stretti rapporti;
b) il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento all'unità territoriale in cui il provvedimento è stato pronunciato o all'unità territoriale in cui è stato richiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino dell'affidamento.
2. Il paragrafo 1. a) del presente articolo si applica anche, mutatis mutandis, agli Stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o più ordinamenti giuridici di applicazione personale.
Articolo 27.
1. Ogni Stato può, al momento della firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6, all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo 28.
Al termine del terzo anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, inviterà i rappresentanti delle autorità centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convezione. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è parte alla Convenzione potrà farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sarà inviato per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Articolo 29.
1. Ogni parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo 30.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 22, 23, 24 e 25;
d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;
Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,
Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:
Capo I
Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1.
La presente Convenzione ha come fine:
a) di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;
b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.
Articolo 2.
Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.
Articolo 3.
Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:
a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:
b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
Articolo 4.
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.
Articolo 5.
Ai sensi della presente Convenzione:
a) il «diritto di affidamento» comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;
b) il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.
Capo II
Autorità Centrali
Articolo 6.
Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione
Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una Autorità Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette Autorità
Qualora uno Stato abbia nominato più di una Autorità Centrale, esso designerà l'Autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.
Articolo 7.
Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.
In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:
a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
d) per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto da visita;
g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.
Capo III
Ritorno del minore
Articolo 8.
Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.
La domanda deve contenere:
a) le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
b) la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
c) i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
d) ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;
La domanda può essere accompagnata o completata da:
e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;
g) ogni altro documento pertinente.
Articolo 9.
Se l'Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorità centrale di questo Stato contraente e ne informa l'Autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.
Articolo 10.
L'Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.
Articolo 11.
Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l'Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o l'Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve trasmettere la risposta all'Autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Articolo 12.
Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.
L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.
Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può spendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.
Articolo 13.
Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri:
a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;
L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.
Articolo 14.
Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'Articolo 3, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.
Articolo 15.
Le Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.
Articolo 16.
Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.
Articolo 17.
Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.
Articolo 18.
Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'Autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.
Articolo 19.
Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.
Articolo 20.
Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai princìpi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Capo IV
Diritto di visita
Articolo 21.
Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'Autorità centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.
Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.
Le Autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto, possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.
Le Autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.
Capo V
Disposizioni Generali
Articolo 22
Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.
Articolo 23.
Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.
Articolo 24.
Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
Tuttavia, uno Stato contraente avrà difficoltà, applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità Centrale.
Articolo 25.
I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.
Articolo 26.
Ogni Autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.
L'Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.
In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.
Ciò nonostante, uno Stato contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.
Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'Autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.
Articolo 27.
Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'Autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'Autorità centrale che ha trasmesso la domanda.
Articolo 28.
Un'Autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.
Articolo 29.
La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.
Articolo 30.
Ogni domanda, inoltrata all'Autorità centrale, o direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'Autorità centrale, sarà ricevibile dai tribunali o dalle autorità amministrative degli Stati contraenti.
Articolo 31.
Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:
a) ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
b) ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.
Articolo 32.
Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.
Articolo 33.
Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.
Articolo 34.
Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla «Convenzione del 5 Ottobre 1961, relativa alla competenza delle Autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori», tra gli Stati Parti alle due Convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.
Articolo 35.
La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati.
Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.
Articolo 36.
Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.
Capo VI
Clausole finali
Articolo 37.
La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della Quattordicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 38.
Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione.
Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.
L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati contraenti per le vie diplomatiche.
La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.
Articolo 39.
Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 40.
Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.
Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.
Articolo 41.
Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altre Autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.
Articolo 42.
Ciascuno Stato contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.
Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.
Articolo 43.
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.
In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
1) per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
2) per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.
Articolo 44.
La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.
La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Articolo 45.
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:
1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37;
2. le adesioni di cui all'articolo 38;
3. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43;
4. le estensioni di cui all'articolo 39;
5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;
6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previsto dall'articolo 42;
7. le denunce di cui all'articolo 44.