Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 73. Partecipazioni statali |
Capitolo: | 73.1 dismissioni |
Data: | 16/06/1998 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Art. 2. Disposizioni di sanatoria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 73.1.11 – L. 16 giugno 1998, n. 184.
Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996.
(G.U. 17 giugno 1998, n. 139).
Art. 1. Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della
1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali lo Stato è azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
2. L'articolo 10, comma 12, della
3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della
Art. 2. Disposizioni di sanatoria.
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.