Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 13/10/2009 |
Numero: | 144 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello [...] |
Art. 3. 1. In attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di [...] |
Art. 4. 1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a tale [...] |
Art. 5. 1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazion |
§ 72.3.86 - L. 13 ottobre 2009, n. 144.
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n. 63 - 3 del 5 maggio 2008, nonchè aumento della quota di partecipazione dell'Italia.
(G.U. 20 ottobre 2009, n. 244)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008, riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della
1. In attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo.
1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.
1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
Allegato I
Resolution No. 63-2 - Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund [1]
(Omissis)
Allegato II
Resolution No. 63-3 - Proposed amendment of the articles of agreement of the International Monetary Fund to expand the investment authority of the International Monetary Fund [2]
(Omissis)
[1] Il quinto emendamento è entrato in vigore il 18 febbraio 2011 (Comunicato pubblicato nella G.U. 11 aprile 2011, n. 83).
[2] Il sesto emendamento è entrato in vigore il 3 marzo 2011 (Comunicato pubblicato nella G.U. 11 aprile 2011, n. 83).