Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 31/07/1997 |
Numero: | 257 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 630 milioni per l'anno 1996 ed a lire 210 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 72.3.63 - Legge 31 luglio 1997, n. 257.
Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
(G.U. 6 agosto 1997, n. 182)
1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.
2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 630 milioni per l'anno 1996 ed a lire 210 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 dall'art. 2 della