§ 72.3.30 - Legge 27 maggio 1985, n. 253.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:27/05/1985
Numero:253


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1985-1987, pari a lire 6.000 milioni per il 1985, 6.300 milioni per il 1986 e 6.600 milioni per il 1987, si provvede [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 72.3.30 - Legge 27 maggio 1985, n. 253.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.

(G.U. 13 giugno 1985, n. 138)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1985-1987, pari a lire 6.000 milioni per il 1985, 6.300 milioni per il 1986 e 6.600 milioni per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino

     (Omissis)