Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 31/10/1961 |
Numero: | 1231 |
Sommario |
Art. 1. Gl'interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta. |
Art. 2. Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione [...] |
§ 72.3.2 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1231.
Trattamento tributario della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.)
(G.U. 5 dicembre 1961, n. 302)
Gl'interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.