§ 72.2.20 – L. 1 ottobre 1969, n. 649.
Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:01/10/1969
Numero:649


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 17 dello statuto [...]
Articolo 3.      Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale [...]
Articolo 4.      L'Ufficio italiano dei cambi provvederà a compiere le operazioni necessarie ai fini della pratica attuazione degli emendamenti di cui all'art. 1 con le modalità [...]
Articolo 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli emendamenti di cui all'art. 1
Articolo 6.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Art. I.  Scopi.
Art. III.  Quote e sottoscrizioni.
Art. IV.  Parità delle monete.
Art. V.  Operazioni col Fondo.
Art. VI.  Trasferimenti di capitali.
Art. XII.  Organizzazione e direzione.
Art. XVIII.  Interpretazione.
Art. XIX.  Spiegazione dei termini.
Art. XX.  Disposizioni finali.
Art. XXI.  Diritti speciali di prelievo.
Art. XXII.  Conto generale e conto speciale di prelievo.
Art. XXIII.  Partecipanti ed altri possessori di diritti speciali di prelievo.
Art. XXIV.  Assegnazione ed annullamento di diritti speciali di prelievo.
Art. XXV.  Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo.
Art. XXVI.  Conto speciale di prelievo interessi e provvigioni.
Art. XXVII.  Amministrazione del conto generale e del conto speciale di prelievo.
Art. XXVIII.  Obblighi generali dei partecipanti.
Art. XXIX.  Sospensione delle transazioni in diritti speciali di prelievo.
Art. XXX.  Cessazione della partecipazione.
Art. XXXI.  Liquidazione del conto speciale di prelievo.
Art. XXXII.  Spiegazione dei termini relativi ai diritti speciali di prelievo.


§ 72.2.20 – L. 1 ottobre 1969, n. 649.

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, intesi ad istituire una agevolazione basata sui diritti speciali di prelievo e ad attuare modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso.

(G.U. 2 ottobre 1969, n. 250, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale.

 

          Articolo 3.

     Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale conseguenti agli emendamenti di cui all'art. 1.

     Il Ministro per il tesoro riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti italiani con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, mediante apposito capitolo scritto unito alla relazione accompagnatoria del bilancio di previsione dello Stato.

 

          Articolo 4.

     L'Ufficio italiano dei cambi provvederà a compiere le operazioni necessarie ai fini della pratica attuazione degli emendamenti di cui all'art. 1 con le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi con il Ministero del tesoro.

 

          Articolo 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli emendamenti di cui all'art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Articolo 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Allegato N. 1

Proposta di emendamento all'accordo del Fondo monetario internazionale redatto in base alla risoluzione n. 22-8 del Consiglio dei governatori

 

A

 

     - Articolo introduttivo

     Il testo dell'articolo introduttivo è modificato come segue:

     "1) Il Fondo monetario internazionale è costituito e funzionerà in conformità alle norme del presente Accordo quali sono state adottate in origine e quali risultano modificate successivamente al fine di predisporre uno strumento di facilitazione creditizia basato su diritti speciali di prelievo e di effettuare talune altre modifiche.

     2) Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso terrà un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuirà il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.

     3) Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente accordo verranno effettuate attraverso il Conto generale, a meno che non si tratti di operazioni e transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo che verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo".

 

B

 

          Art. I. Scopi.

     1. L'art. I 5) è modificato come segue:

     "5) assicurare ai paesi membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale".

     2. L'ultima frase dell'art. I è modificata come segue:

     "In tutte le sue politiche e decisioni, il Fondo si ispirerà agli scopi enunciati in questo articolo".

 

C

 

          Art. III. Quote e sottoscrizioni.

     1. La sezione 2 è modificata come segue:

     "Sezione 2. Revisione delle quote.

     Ad intervalli massimi di cinque anni, il Fondo effettuerà una revisione generale delle quote dei paesi membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporrà la modifica. Esso potrà anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, su richiesta del paese membro interessato, la modifica della sua quota. Per qualsiasi modifica delle quote proposte a seguito di una revisione generale, sarà necessaria una maggiorazione dell'85% dei voti complessivi e per qualunque altra modifica sarà necessaria una maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi. Nessuna quota sarà modificata senza il consenso del paese membro interessato".

     2. Il seguente comma c) sarà aggiunto alla sezione 4.

     Versamenti in caso di modifica delle quote.

     "c) Per qualsiasi decisione relativa al versamento degli aumenti delle quote, proposti a seguito di una revisione generale o all'attenuazione degli effetti di questo versamento, sarà necessaria una maggiorazione dell'85 per cento dei voti complessivi".

 

D

 

          Art. IV. Parità delle monete.

     1. La sezione 7 è modificata come segue:

     "Sezione 7. Modifiche uniformi di parità monetaria.

     Nonostante il disposto della sezione 5 b) di questo articolo, il Fondo può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi effettuare modifiche proporzionali uniformi nella parità delle monete di tutti i paesi membri. Tuttavia, la parità della moneta di un paese membro non potrà essere modificata ai sensi di questa disposizione qualora, entro 72 ore dalla decisione del Fondo, il paese membro informi il Fondo di essere contrario alla modifica della parità della moneta secondo tale decisione".

     2. Il comma d) della sezione 8, Conservazione del valore aureo delle attività del Fondo, è modificato come segue:

     "d) Le disposizioni di questa sezione si applicheranno in caso di una modifica uniforme e proporzionale nelle parità monetarie di tutti i paesi membri, a meno che all'atto dell'effettuazione di detta modifica, il Fondo non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi".

 

E

 

          Art. V. Operazioni col Fondo.

     1. Il comma a), capoverso terzo della sezione 3, Condizioni che regolano l'uso delle risorse del Fondo, è modificato come segue:

     "3) che l'acquisto proposto venga effettuato contro quota-oro oppure non abbia l'effetto di accrescere la disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro acquirente in misura superiore al 25 per cento della sua quota nel periodo di dodici mesi precedente l'acquisto, o di portare tali disponibilità ad eccedere il 200 per cento della quota del paese membro".

     2. I seguenti comma c) e d) saranno aggiunti alla sezione 3:

     "c) L'utilizzo delle risorse del Fondo da parte dei paesi membri sarà conforme agli scopi del Fondo. Il Fondo adotterà, nell'utilizzo delle proprie risorse, politiche suscettibili di aiutare i paesi membri a risolvere i loro problemi di bilance dei pagamenti in modo conforme agli scopi del Fondo, e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'utilizzo delle proprie risorse".

     "d) Il Fondo prenderà in esame qualunque dichiarazione fatta da un paese membro in conformità al comma a) di cui sopra per stabilire se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente Accordo ed alle politiche adottate ai sensi di tali disposizioni, tenendo presente che non potranno essere contestati acquisti proposti nella quota-oro".

     3. La prima frase del comma b) della sezione 7, Riacquisto da parte di un paese membro della propria moneta in possesso del Fondo, è modificata some segue:

     "b) Alla fine di ogni esercizio finanziario del Fondo, ciascun paese membro riacquisterà dal Fondo, ricorrendo a qualunque tipo di riserva monetaria, secondo le disposizioni dell'allegato B, una parte delle disponibilità del Fondo nella sua moneta alle seguenti condizioni:

     1) ogni membro utilizzerà, nel riacquisto della propria valuta dal Fondo, un importo delle sue riserve monetarie pari in valore ai seguenti mutamenti intervenuti nel corso dell'esercizio: la metà di ogni aumento verificatosi nelle disponibilità del Fondo nella sua valuta, più metà dell'aumento, o meno metà della diminuzione, verificatasi nelle riserve monetarie del paese membro; oppure, se le disponibilità del Fondo nella sua valuta sono diminuite, la metà dell'aumento delle sue riserve monetarie meno la metà della diminuzione delle disponibilità del Fondo nella valuta di tale paese membro".

     4. Il comma c) della sezione 7 è modificato come segue:

     "L'effettuazione dei conguagli indicati al comma b) di cui sopra non deve essere portata ad un punto in cui:

     1) le riserve monetarie di un paese membro siano al disotto del 150 per cento della sua quota, ovvero

     2) la disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro sia inferiore al 75 per cento della sua quota, ovvero

     3) le disponibilità del Fondo in qualsiasi valuta che debba essere usata per il riacquisto, siano superiori al 75 per cento della quota del paese membro interessato;

     4) l'ammontare riacquistato sia superiore al 25 per cento della quota del paese membro interessato".

     5. Il seguente comma d ) sarà aggiunto alla sezione 7:

     d) Il Fondo può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, rivedere le percentuali stabilite al comma c) primo e quarto di cui sopra nonchè rivedere e completare le norme enunciate nei paragrafi 1, comma c), d) ed e) e 2, comma b) dell'allegato B.

     6. Il comma a) della sezione 8, Provvigioni, è modificato come segue:

     "a) Il paese membro che acquisti dal Fondo valuta di un altro paese membro in cambio della propria pagherà, in aggiunta al prezzo di parità, una provvigione, uguale per tutti i paesi membri, che non sarà nè inferiore a 0,5 per cento nè superiore a 1 per cento, secondo ciò che stabilirà il Fondo con la riserva che il Fondo potrà, a sua discrezione, richiedere una provvigione inferiore a 0,5 per cento su tutti gli acquisti sulla quota-oro".

     7. La seguente sezione sarà aggiunta all'art. V, Sezione 9, Remunerazione:

     a) Il Fondo corrisponderà una remunerazione, ad un tasso uniforme per tutti i paesi membri, sull'ammontare rappresentato dall'eccedenza del 75 per cento della quota di un paese membro in rapporto alla media delle disponibilità del Fondo nella valuta di tale paese membro, con la riserva che non si terrà conto delle disponibilità superiori al 75 per cento della quota. Il tasso di tale remunerazione sarà di 1,50 per cento l'anno ma il Fondo potrà, a sua discrezione, aumentare o ridurre tale tasso, con riserva che sarà necessaria una maggioranza del 75 per cento dei voti complessivi per ogni aumento al di sopra del 2 per cento annuo e per ogni riduzione al di sotto dell'1 per cento annuo.

     b) Questa remunerazione sarà corrisposta in oro o nella valuta del paese membro, secondo la decisione del Fondo.

 

F

 

          Art. VI. Trasferimenti di capitali.

     Il comma a) della sezione 1, Utilizzo delle risorse del Fondo per trasferimenti di capitali, è modificato come segue:

     "Nessun paese membro può fare uso delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali salvo il disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo potrà invitare il paese membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il paese membro non esercita adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo".

     La sezione 2, Disposizioni speciali per trasferimenti di capitali, è modificata come segue:

     "Ogni paese membro sarà autorizzato ad effettuare acquisti nella quota-oro per far fronte a trasferimenti di capitali".

 

G

 

          Art. XII. Organizzazione e direzione.

     1. Nella sezione 2, Consiglio dei governatori, i capoversi secondo e terzo del comma b) sono modificati come segue:

     2) Approvare una revisione delle quote o adottare decisioni relative al versamento degli aumenti delle quote proposte a seguito di una revisione generale di tali quote o all'attenuazione degli effetti di questo versamento.

     3) Approvare una modifica uniforme nella parità delle monete di tutti i paesi membri o decidere, una volta effettuata tale modifica, che non si applicheranno le disposizioni relative al mantenimento del valore oro delle disponibilità del Fondo.

     2. I seguenti capoversi saranno aggiunti alla sezione 2, comma b):

     "9) Rivedere le disposizioni relative al riacquisto o rivedere e completare le norme per la ripartizione dei riacquisti fra i diversi tipi di riserve".

     "10) Trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale".

     3. Il titolo della sezione 6 è modificato come segue:

     "Riserve e distribuzione del reddito netto".

     4. Il comma b) della sezione 6 è modificato come segue:

     "b) Qualora si proceda alla distribuzione del reddito netto di un esercizio, si distribuirà dapprima per tale esercizio ai paesi membri aventi diritto di ricevere una remunerazione ai sensi dell'art. V, sezione 9, un ammontare pari all'eccedenza del 2 per cento annuo in rapporto ad ogni remunerazione corrisposta per quest'esercizio. Il reddito netto di questo esercizio superiore a questo ammontare sarà ripartito fra tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote. I versamenti saranno effettuati nelle valute dei paesi membri".

     5. Il seguente comma c) sarà aggiunto alla sezione 6:

     c) Il Fondo potrà trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale.

 

H

 

          Art. XVIII. Interpretazione.

     L'art. XVIII, comma b) è modificato come segue:

     "b) In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione, ai sensi del comma a) di cui sopra, qualsiasi membro potrà richiedere, nei tre mesi successivi alla data di questa decisione, che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori la cui decisione sarà definitiva. Qualunque questione deferita al Consiglio dei governatori verrà esaminata da un Comitato di interpretazione del Consiglio dei governatori. Ogni membro di tale Comitato avrà diritto ad un voto. Il Consiglio dei governatori determinerà la composizione, le procedure e le maggioranze di voto per tale Comitato. Ogni decisione adottata da tale Comitato sarà considerata come una decisione del Consiglio dei governatori a meno che il Consiglio non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio, il Fondo può agire, nella misura in cui lo ritenga necessario, sulla base della decisione del Consiglio dei direttori esecutivi”.

 

I

 

          Art. XIX. Spiegazione dei termini.

     1. L'art. XIX, comma a) viene modificato come segue:

     "a) Riserve monetarie di un paese membro sono le sue disponiblità ufficiali in oro, in valute convertibili di altri paesi membri e in valute dei paesi non membri specificate dal Fondo".

     2. L'art. XIX, comma e) è modificato come segue:

     "e) Le somme considerate come disponibilità ufficiali detenute da altre istituzioni ufficiali e da altre banche ai sensi del citato comma c), saranno comprese nelle riserve monetarie dei paesi membri".

     3. All'art. XIX andrà aggiunta la seguente definizione:

     "j) Per acquisto nella quota-oro deve intendersi quello effettuato da parte di un paese membro, della valuta di un altro paese membro contro propria moneta, purchè tale acquisto non abbia l'effetto di portare le disponibilità del Fondo, espresse in moneta di tale paese membro, ad oltre il 100 per cento della sua quota. Resta inteso, tuttavia, che ai fini di questa definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità dipendenti da politiche relative all'utilizzo delle sue risorse per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni nelle esportazioni".

 

J

 

          Art. XX. Disposizioni finali.

     1. Il titolo dell'art. XX verrà sostituito con il seguente:

     "Disposizioni iniziali"

 

K

 

     Gli articoli da XXI a XXXII che seguono vanno aggiunti all'art. XX:

 

          Art. XXI. Diritti speciali di prelievo.

     Sezione 1

     AUTORIZZAZIONE AD ASSEGNARE DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO.

     Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo ai paesi membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.

     Sezione 2

     UNITÀ DI VALORE.

     L'unità di valore in cui verranno espressi i diritti speciali di prelievo equivarrà a 0,888 671 grammi di oro fino.

 

          Art. XXII. Conto generale e conto speciale di prelievo.

     Sezione 1

     SEPARAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI.

     Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni del Fondo autorizzate dal presente Accordo o in virtù di questo, saranno effettuate attraverso il Conto generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dall'art. XXIII, sezione 2, saranno effettuate attraverso sia il Conto generale che il Conto speciale di prelievo.

     Sezione 2

     SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI BENI.

     Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo saranno iscritti nel Conto generale, ad eccezione delle disponibilità e dei beni acquistati ai sensi degli articoli XXX e XXXI e degli allegati H ed I, i quali saranno iscritti nel Conto speciale di prelievo. Le disponibilità ed i beni iscritti in uno di questi due conti non potranno, in alcun caso, essere utilizzati per adempiere od ottemperare agli obblighi ed agli impegni sottoscritti dal Fondo, nè per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e di transazioni effettuate attraverso l'altro conto. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Conto speciale di prelievo saranno pagate dal Fondo sul Conto generale, che verrà rimborsato periodicamente mediante la ripartizione di tali spese tra i partecipanti ai sensi dell'art. XXVI, sezione 4, dopo una ragionevole valutazione delle stesse spese.

     Sezione 3

     REGISTRAZIONI ED INFORMAZIONI.

     Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo avranno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Conto speciale di prelievo. I partecipanti notificheranno al Fondo in base a quali disposizioni del presente Accordo saranno utilizzati diritti speciali di prelievo. Il Fondo potrà richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritiene necessaria all'adempimento delle sue funzioni.

 

          Art. XXIII. Partecipanti ed altri possessori di diritti speciali di prelievo.

     Sezione 1

     PARTECIPANTI.

     Ogni membro del Fondo acquisirà la qualifica di partecipante al Conto speciale di prelievo a partire dalla data in cui avrà depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformità alle leggi del suo paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo e di avere adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualifica di partecipante prima dell'entrata in vigore degli articoli da XXI a XXXII e degli allegati da F a I, e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il 75 per cento del totale delle quote.

     Sezione 2

     POSSESSO DA PARTE DEL CONTO GENERALE.

     Il Fondo potrà accettare e detenere diritti speciali di prelievo nel Conto generale e utilizzarli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

     Sezione 3

     ALTRI POSSESSORI.

     Con una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà:

     1) attribuire la qualifica di possessore a paesi non membri, a paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di un paese membro;

     2) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori potranno essere autorizzati ad accettare, detenere ed utilizzare diritti speciali di prelievo, in operazioni e transazioni con i partecipanti, e

     3) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti potranno effettuare operazioni e transazioni con i suddetti possessori.

     I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo ai fini dell'utilizzo dei diritti speciali di prelievo da parte dei possessori suddetti e dei partecipanti dovranno essere nelle operazioni e transazioni con i predetti possessori, conformi alle disposizioni del presente Accordo.

 

          Art. XXIV. Assegnazione ed annullamento di diritti speciali di prelievo.

     Sezione 1

     PRINCIPI E CONSIDERAZIONI CHE REGOLANO L'ASSEGNAZIONE E L'ANNULLAMENTO.

     a) Per ogni decisione relativa all'assegnazione ed all'annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno totale di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi e di evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l'inflazione nel mondo.

     b) La prima decisione di assegnazione di diritti speciali di prelievo terrà conto, come considerazioni particolari, di una valutazione collettiva della esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti, nonchè di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

     Sezione 2

     ASSEGNAZIONE E ANNULLAMENTO.

     a) Le decisioni del Fondo relative all'assegnazione e all'annullamento dei diritti speciali di prelievo, saranno prese per periodi di base consecutivi e la cui durata sarà di cinque anni. L'inizio del primo periodo di base coinciderà con il giorno in cui verrà decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o con quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avverranno ad intervalli annuali.

     b) Le assegnazioni saranno espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo verranno espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali saranno uguali per tutti i partecipanti.

     c) Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo potrà stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai comma a) e b) di cui sopra, che:

     1) la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni, oppure che

     2) le assegnazioni e gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno, oppure che

     3) la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.

     d) Un paese membro che ottenga la qualifica di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceverà assegnazioni a partire dall'inizio del periodo di base durante il quale verranno effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui avrà acquisito la qualifica di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante potrà cominciare a ricevere le assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualifica di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualifica di partecipante nel corso di un periodo di base, dovrà ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo, e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai comma b) o c) di cui sopra, il Fondo fisserà la base sulla quale tali assegnazioni saranno attribuite al suddetto partecipante.

     e) Ogni partecipante riceverà le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli saranno attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:

     1) Il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione e,

     2) prima della effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che - in base a quella decisione - gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.

     f) Qualora alla data di entrata in vigore di un annullamento, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che devono essere annullati, egli eliminerà il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulterà con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell'annullamento verranno detratti dal suo saldo negativo ed annullati.

     Sezione 3

     CIRCOSTANZE IMPORTANTI ED IMPREVISTE.

     Il Fondo avrà la facoltà di variare le quote o la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno o causa di circostanze importanti ed impreviste.

     Sezione 4

     DECISIONI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI ED ANNULLAMENTI.

     a) Le decisioni di cui alla sezione 2, a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo saranno prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentiti i Direttori esecutivi.

     b) Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, a) del presente articolo, procederà a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerterà che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; subito dopo la istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formulerà una proposta per la prima assegnazione.

     c) Il Direttore generale avanzerà proposte:

     1) almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;

     2) nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito alla assegnazione o all'annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato paragrafo b);

     3) allorchè, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, riterrà auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure

     4) al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi; con la riserva che se, ai sensi dei suindicati capoversi 1), 3) o 4), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo, goda di una ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma b) di cui sopra, ne riferirà al Consiglio dei governatori e direttori esecutivi.

     d) Una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi sarà richiesta per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.

 

          Art. XXV. Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo.

     Sezione 1

     UTILIZZO DEI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO.

     I diritti speciali di prelievo potranno essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente Accordo.

     Sezione 2

     TRANSAZIONI FRA PARTECIPANTI.

     a) Ogni partecipante sarà autorizzato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante scelto ai sensi della sezione 5 di questo articolo.

     b) Un partecipante, d'accordo con un altro partecipante, potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo:

     1) al fine di ottenere un ammontare equivalente della propria moneta detenuta dall'altro partecipante; oppure

     2) al fine di ottenere un ammontare equivalente di valuta dall'altro partecipante in ogni transazione, prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della posizione dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo; che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza delle condizioni enunciate nella sezione 3, a) del presente articolo da parte dell'altro partecipante; oppure che ravvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'ammontare di diritti speciali di prelievo detenuto dai due partecipanti. Il Fondo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, potrà prescrivere transazioni o categorie di transazioni non previste dalla presente disposizione. Ogni transazione o categoria di transazioni prescritta dal Fondo ai sensi del presente capoverso 2) del comma b) dovrà essere conforme alle altre disposizioni contenute nel presente Accordo e all'uso adeguato dei diritti speciali di prelievo ai sensi del presente Accordo.

     c) Il partecipante che fornisca valuta ad un altro partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo, riceverà una somma corrispondente di diritti speciali di prelievo.

     Sezione 3

     CONDIZIONI DELL'ESISTENZA DI UN BISOGNO DI BILANCIA DEI PAGAMENTI.

     a) Nelle transazioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, e salvo quanto altrimenti previsto nel seguente comma c), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione dell'andamento delle sue riserve ufficiali in oro, valute e diritti speciali di prelievo, ed altresì in funzione della sua posizione di riserva nel Fondo; e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve tra diritti speciali di prelievo da un lato e oro, valute e posizione di riserva presso il Fondo dall'altro.

     b) Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo potrà muovere i propri rilievi a qualsiasi partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta sarebbe passibile delle sanzioni previste dall'art. XXIX, sezione 2, comma b).

     c) I partecipanti potranno utilizzare i diritti speciali di prelievo senza osservare i princìpi stabiliti al comma a) di cui sopra, al fine di ottenere da un altro partecipante un ammontare equivalente di valuta nel corso di ogni transazione qualsiasi prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza, da parte dell'altro partecipante, dal principio enunciato al comma a) di cui sopra, oppure che avvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'importo di diritti speciali di prelievo detenuti dai due partecipanti.

     Sezione 4

     OBBLIGO DI FORNIRE VALUTA.

     Ogni partecipante designato dal Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, fornirà, a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, a) del presente articolo, valuta convertibile di fatto. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso della sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo. Ogni partecipante potrà fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni più elevato limite convenuto.

     Sezione 5

     DESIGNAZIONE DEI PARTECIPANTI CHIAMATI A FORNIRE VALUTA.

     a) Il Fondo farà sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, a) e 4 del presente articolo. Tale designazione avverrà in conformità ai seguenti princìpi generali, integrati da quegli altri criteri che volta a volta il Fondo riterrà opportuno adottare:

     1) Un partecipante potrà essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude tuttavia la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti verranno designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra questi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo;

     2) un partecipante potrà essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, o per compensare l'effetto della non-osservanza dei principi enunciati nella sezione 3, a) del presente articolo;

     3) nella designazione dei partecipanti, il Fondo accorderà di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo per poter raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2) di cui sopra.

     b) Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una distribuzione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, in conformità al comma a), capoverso 1) di cui sopra, il Fondo applicherà le norme in materia di designazione enunciate nell'allegato F o le norme che potranno venire adottate ai sensi del seguente comma c).

     c) Le norme di designazione saranno oggetto di riesame prima della fine del primo e di ogni altro successivo periodo di base, ed il Fondo potrà adottare nuove norme a seguito di tali riesami. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continueranno ad applicarsi le regole in vigore al momento del riesame.

     Sezione 6

     RICOSTITUZIONE.

     a) I partecipanti che utilizzeranno i loro diritti speciali di prelievo dovranno ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell'allegato G o di ogni altra norma che venisse adottata ai sensi del seguente comma b).

     b) Le norme riguardanti la ricostituzione verranno riesaminate prima della fine del primo e di ogni successivo periodo di base e nuove norme verranno, se necessario, adottate. Qualora non vengano stabilite nuove norme o non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continueranno ad applicarsi quelle in vigore al momento del riesame. Per la adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza dell'85 per cento del totale dei voti dei partecipanti.

     Sezione 7

     OPERAZIONI E TRANSAZIONI EFFETTUATE ATTRAVERSO IL CONTO GENERALE.

     a) I diritti speciali di prelievo saranno compresi nelle riserve monetarie dei paesi membri, quali sono state definite dall'art. XIX, ai fini dell'art. III, sezione 4, a) dell'art. V, sezione 7, b) e c), dell'art. V, sezione 8, f) e dell'allegato B, 1. Il Fondo potrà decidere che nel calcolo delle riserve monetarie e del loro aumento nel corso di ogni anno, ai fini dell'art. V, sezione 7, b) e c), non sia tenuto conto di aumenti o di diminuzioni di tali riserve monetarie risultanti da assegnazioni o annullamenti di diritti speciali di prelievo avvenuti nel corso dell'anno.

     b) Il Fondo accetterà diritti speciali di prelievo:

     1) nelle operazioni di riacquisto effettuate con diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'art. V, sezione 7, b); e

     2) nelle operazioni di rimborso ai sensi dell'art. XXVI, sezione 4.

     c) Nella misura in cui deciderà di farlo, il Fondo accetterà speciali diritti di prelievo:

     1) in pagamento di provvigioni, e

     2) nelle operazioni di riacquisto, diverse da quelle effettuate ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) in proporzioni che saranno, per quanto possibile, uguali per tutti i paesi membri.

     d) Il Fondo potrà, qualora lo ritenga utile ai fini della reintegrazione delle sue disponibilità nella valuta di un partecipante, e previa consultazione con esso sulle altre misure di reintegrazione ai sensi dell'art. VII, sezione 2, richiedere che il partecipante fornisca la sua valuta in cambio di diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale, subordinatamente a quanto previsto nella sezione 4 del presente articolo. Nel reintegrare le sue disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo terrà conto dei princìpi di designazione enunciati nella sezione 5 del presente articolo.

     e) Nella misura in cui un partecipante può ricevere diritti speciali di prelievo nel corso di una transazione prescritta dal Fondo allo scopo di favorire la ricostituzione, da parte di detto partecipante, delle sue disponibilità ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo, di evitare o di ridurre un saldo negativo o di compensare l'effetto di una sua non-osservanza dei princìpi enunciati nella sezione 3, a) del presente articolo, il Fondo potrà fornire al partecipante stesso, contro oro o altra valuta accettabile dal Fondo, diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale.

     f) Il Fondo potrà fare uso di diritti speciali di prelievo in accordo con il partecipante in tutte le altre operazioni e transazioni che effettuerà attraverso il Conto generale.

     g) In connessione con le operazioni e le transazioni considerate dalla presente sezione, il Fondo avrà la facoltà di riscuotere provvigioni ragionevoli uguali per tutti i partecipanti.

     Sezione 8

     TASSI DI CAMBIO.

     a) I tassi di cambio per le operazioni e per le transazioni tra partecipanti saranno tali che un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo riceverà lo stesso valore qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotterà le norme necessarie a rendere operante questo principio.

     b) Il Fondo consulterà il partecipante circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.

     c) Ai fini della presente disposizione, il termine "partecipante" comprende anche il partecipante uscente.

 

          Art. XXVI. Conto speciale di prelievo interessi e provvigioni.

     Sezione 1

     INTERESSI.

     Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo verrà corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo verserà ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

     Sezione 2

     PROVVIGIONI.

     Il Fondo percepirà, da ogni partecipante, provvigioni ad un tasso uguale per tutti i partecipanti, sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute, aumentato dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

     Sezione 3

     TASSI D'INTERESSE E DI PROVVIGIONI.

     Il tasso d'interesse, che sarà stabilito nell'1 e mezzo per cento annuo, sarà uguale a quello delle provvigioni. Il Fondo potrà a sua discrezione aumentare o ridurre tale tasso, che non dovrà però essere superiore al più elevato dei due seguenti valori, e cioè, il 2 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'art. V, sezione 9, nè inferiore al più basso dei due seguenti valori, e cioè l'1 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'art. V, sezione 9.

     Sezione 4

     RIPARTIZIONE DELLE SPESE.

     Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'art. XXII, sezione 2, il Fondo effettuerà a questo scopo prelevamenti allo stesso tasso sulle assegnazioni cumulative nette di tutti i partecipanti.

     Sezione 5

     PAGAMENTO DI INTERESSI, PROVVIGIONI E QUOTE DI SPESA.

     L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa saranno pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, dovrà e avrà diritto di ottenerli a sua scelta contro oro o contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata col Fondo attraverso il Conto generale. Nel caso gli sia impossibile ottenere per questa via un ammortamento sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante dovrà e potrà ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta convertibile di fatto. I diritti speciali di prelievo acquistati da un partecipante dopo la scadenza del pagamento verranno dedotti dalle sue provvigioni non pagate, ed annullati.

 

          Art. XXVII. Amministrazione del conto generale e del conto speciale di prelievo.

     a) Il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo verranno amministrati in conformità alle disposizioni dell'art. XII, tenuto conto di quanto segue:

     1) il Consiglio dei governatori può delegare i Direttori esecutivi ad esercitare tutti i propri poteri in materia di diritti speciali di prelievo, tranne quelli previsti dall'articolo XXIII, sezione 3; dall'articolo XXIV, sezione 2, comma a) b) e c), e sezione 3, dalla penultima frase dell'art. XXV, sezione 2, comma b), dall'art. XXV, sezione 6, comma b) e dall'art. XXXI, comma a).

     2) Per le riunioni del Consiglio dei governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo si terrà conto, ai fini delle convocazioni e per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti richiesta, delle richieste o della presenza e dei voti dei Governatori nominati dai paesi membri partecipanti.

     3) Per le decisioni dei Direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori nominati od eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori avrà diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato o ai paesi membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti richiesta, si terrà conto soltanto della presenza dei Direttori nominati od eletti dai paesi membri partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi.

     4) Per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'art. XXII, sezione 2, e per stabilire se una questione interessi nello stesso tempo ai due conti o soltanto al Conto speciale di prelievo, le decisioni verranno prese come se si trattasse esclusivamente del Conto generale. Le decisioni relative all'accettazione o al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso sia il Conto generale sia il Conto speciale di prelievo, saranno adottate in base alle maggioranze richieste per le decisioni relative alle questioni che concernono ciascuno dei due conti. Ciò sarà indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Conto speciale di prelievo.

     b) Oltre ai privilegi ed alle immunità accordati ai sensi dell'art. IX del presente Accordo, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e transazioni di cui saranno oggetto non saranno sottoposti ad imposte di alcun genere.

     c) Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo su problemi concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo verrà sottoposta ai Direttori esecutivi, in conformità all'art. XVIII, comma a), soltanto su richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi avranno deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Conto speciale di prelievo, solo un partecipante potrà richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori ai sensi dell'art. XVIII, comma b). Il Consiglio dei governatori deciderà se un Governatore nominato da un paese membro che non abbia la qualifica di partecipante avrà diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Conto speciale di prelievo.

     d) Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Conto speciale di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Conto speciale di prelievo, tale divergenza verrà sottoposta ad arbitrato in conformità alle procedure previste dall'art. XVIII, comma c).

 

          Art. XXVIII. Obblighi generali dei partecipanti.

     Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Conto speciale di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformità al presente Accordo.

 

          Art. XXIX. Sospensione delle transazioni in diritti speciali di prelievo.

     Sezione 1

     DISPOSIZIONI DI EMERGENZA.

     Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, i Direttori esecutivi, con votazione unanime, possono sospendere per un periodo non superiore a centoventi giorni l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventeranno esecutive le disposizioni di cui all'art. XVI, sezione 1, comma b), c) e d).

     Sezione 2

     MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI.

     a) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, agli obblighi di cui all'art. XXV, sezione 4, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.

     b) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante ad uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.

     c) Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, il partecipante sarà informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sarà data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato in tal modo degli addebiti mossigli ai sensi del comma a) di cui sopra, si asterrà dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sarà risolta.

     d) Le sospensioni decise ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, o le limitazioni imposte ai sensi del comma c) di cui sopra, non avranno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'art. XXV, sezione 4.

     e) Il Fondo potrà, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma a) o b) di cui sopra; tuttavia una sospensione imposta ad un partecipante ai sensi del comma b) - per inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. XXV, sezione 6, comma a) - non potrà essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante dovrà avere ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.

     f) Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà ad utilizzare risorse del Fondo ai sensi dell'art. IV, sezione 6, dell'art. V, sezione 5, dell'art. VI, sezione 1, o dell'art. XV, sezione 2, comma a). L'art. XV, sezione 2, non verrà applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

 

          Art. XXX. Cessazione della partecipazione.

     Sezione 1

     DIRITTO DI PORRE TERMINE ALLA PARTECIPAZIONE.

     a) Ogni partecipante potrà porre termine alla partecipazione al Conto speciale di prelievo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. La cessazione della partecipazione diventerà operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

     b) Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Conto speciale di prelievo.

     Sezione 2

     REGOLAMENTO DEI CONTI IN CASO DI CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

     a) Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, cesseranno tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi del seguente comma c) al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'allegato H. L'interesse e le commissioni maturate alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo.

     b) Il Fondo sarà tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo sarà obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonchè di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Conto speciale di prelievo. Questi impegni verranno compensati tra loro, e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che serviranno per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, verrà annullato.

     c) Sarà concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente ed il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che potrebbe sussistere dopo la compensazione di cui al precedente comma b). Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo verranno applicate le norme di cui all'allegato H.

     Sezione 3

     INTERESSI E PROVVIGIONI.

     A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e questo ultimo pagherà le provvigioni sull'ammontare complessivamente dovuto al Fondo, alle scadenze e ai tassi stabiliti dall'art. XXVI. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente avrà diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta convertibile di fatto, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante scelto dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante scelto ai sensi dell'art. XXV, sezione 5, o mediante accordo con un altro detentore.

     Sezione 4

     REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI VERSO IL FONDO.

     Il Fondo utilizzerà l'oro o la valuta ricevuti dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui l'oro o la valuta sono ricevuti dal Fondo. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, saranno annullati.

     Sezione 5

     LIQUIDAZIONE DEGLI OBBLIGHI VERSO UN PARTECIPANTE USCENTE.

     Quando il Fondo dovrà riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto verrà effettuato con valuta o con oro forniti dai partecipanti scelti dal Fondo. Questi partecipanti verranno scelti in conformità ai principi enunciati nell'art. XXV, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornirà, a sua scelta, al Fondo valuta del partecipante uscente, valuta convertibile di fatto oppure oro, e riceverà in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta, valuta convertibile di fatto, oppure oro da un qualsiasi altro possessore.

     Sezione 6

     TRANSAZIONI SUL CONTO GENERALE.

     Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo potrà decidere che questi:

     1) utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale, per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto, a scelta del Fondo, oppure

     2) acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, oppure di oro, per effettuare il pagamento di ogni provvigione o di ogni somma dovuta in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato H.

 

          Art. XXXI. Liquidazione del conto speciale di prelievo.

     a) Si potrà procedere alla liquidazione del Conto speciale di prelievo soltanto a seguito di decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove i Direttori esecutivi riconoscano la necessità che si provveda alla liquidazione del Conto speciale di prelievo, essi potranno, in attesa di una decisione del Consiglio, sospendere temporaneamente le assegnazioni, gli annullamenti e ogni altra operazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implicherà automaticamente quella di liquidare anche il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo.

     b) La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo implicherà la cessazione di tutte le assegnazioni ed annullamenti e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, nonchè la cessazione delle attività del Fondo relative al Conto speciale di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; e tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente Accordo verranno a cessare, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'art. XVIII, comma c), dall'art. XXVI, dall'art. XXVII, comma d), dall'art. XXX e dall'allegato H, così come quelli che risulteranno da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'art. XXX, fatta riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato H, dell'art. XXXII e dell'allegato I.

     c) In caso di liquidazione del Conto speciale di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo sarà obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante dovrà versare al Fondo un ammontare uguale alla assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo e ogni altro ammontare maturato per effetto della partecipazione al Conto speciale di prelievo.

     d) La liquidazione del Conto speciale di prelievo sarà effettuata secondo le modalità previste dall'allegato I.

 

          Art. XXXII. Spiegazione dei termini relativi ai diritti speciali di prelievo.

     Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo relative ai diritti speciali di prelievo, il Fondo ed i suoi membri dovranno attenersi a quanto segue:

     a) Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, deve intendersi l'ammontare totale dei diritti speciali di prelievo assegnati ad un partecipante, meno quella parte di diritti stessi che siano stati annullati ai sensi dell'art. XXIV, sezione 2, comma a).

     b) Per valuta convertibile di fatto deve intendersi:

     1) la valuta di un partecipante per la quale vi sia una procedura per la conversione delle disponibilità ottenute a seguito di transazioni concernenti diritti speciali di prelievo, in ciascuna altra valuta per la quale vi sia analoga procedura, ai tassi di cambio stabiliti dall'art. XXV, sezione 8. Quest'ultima deve essere la valuta di un partecipante

     - che abbia accettato gli obblighi di cui all'art. VIII, sezione 2, 3 e 4, oppure

     - che, per il regolamento delle transazioni internazionali, di fatto acquisti o venda liberamente oro entro i limiti stabiliti dal Fondo all'art. IV, sezione 2; oppure

     2) una valuta convertibile in una delle valute indicate al paragrafo 1) di cui sopra, ai tassi di cambio stabiliti a norma dell'art. XXV, sezione 8.

     c) Per posizione di riserva nel Fondo di un partecipante deve intendersi la somma degli acquisti che esso potrebbe effettuare sulla "quota oro" nonchè l'ammontare di ogni posizione debitoria del Fondo prontamente rimborsabile al partecipante in base ad un accordo di prestito.

 

L

 

     - Disposizioni relative al riacquisto da parte di un paese membro della propria valuta detenuta dal Fondo

     1. Il paragrafo I è modificato come segue:

     "1. Nello stabilire i limiti entro i quali il riacquisto dal Fondo della valuta di un paese membro, ai sensi dell'art. V, sezione 7, b), debba essere effettuato facendo ricorso a valute convertibili ed a ogni altro tipo di riserve monetarie, si applicherà la seguente regola subordinatamente al successivo paragrafo 2):

     a) Se le riserve monetarie del paese membro non sono aumentate durante l'anno, l'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle relative disponibilità del paese membro a fine anno.

     b) Se le riserve monetarie del paese membro sono aumentate durante l'anno, una parte dell'importo pagabile al Fondo, pari alla metà dell'aumento, meno la metà di qualunque riduzione verificatasi nel corso dell'anno degli averi del Fondo nella valuta del paese membro, sarà distribuita fra quei tipi di riserve che sono aumentate, in proporzione all'ammontare in cui ciascuna di esse è aumentata. Il resto dell'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle residue disponibilità del paese membro.

     c) Se dopo i riacquisti resi necessari ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) si dovesse superare uno qualunque dei limiti specificati dall'art. V, sezione 7, c) capoversi 1) o 2) il Fondo richiederà ai paesi membri di effettuare riacquisti proporzionali tali che detti limiti non vengano superati.

     d) Se dopo tutti i riacquisti resi necessari ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) si dovesse superare il limite specificato dall'art. V, sezione 7), c) capoverso 3), l'ammontare superiore al limite sarà pagato in valute convertibili secondo quanto stabilito dal Fondo senza che tale limite venga superato.

     e) Se un riacquisto reso necessario ai sensi dell'art. V, sezione 7, b), dovesse superare il limite specificato dall'art. V, sezione 7, c) capoverso 4), l'ammontare superiore al limite sarà riacquistato alla fine del successivo anno finanziario o di quelli seguenti sicchè l'insieme dei riacquisti resi necessari dall'art. V, sezione 7, b) non superi, nel corso di qualunque anno, il limite indicato dall'art. V, sezione 7, c) capoverso 4)".

     2. Il paragrafo 2 è modificato come segue:

     "2. a) Il Fondo non acquisterà valute di paesi non membri, ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) e c).

     b) Qualunque somma pagabile nelle valute di paesi non membri ai sensi del paragrafo 1, comma a) o b) di cui sopra, sarà pagata in valute convertibili dei paesi membri secondo quanto stabilito dal Fondo".

     3. I paragrafi 5 e 6 qui di seguito verranno aggiunti all'allegato B:

     "5. Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse nel corso di ogni anno ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) e c), il Fondo potrà decidere a sua discrezione, su richiesta di un paese membro, che le detrazioni siano effettuate, per gli impegni in essere, a seguito di transazioni fra i paesi membri, in base ad una facilitazione reciproca, in virtù della quale un paese membro è disposto a scambiare su richiesta la propria valuta contro la valuta dell'altro paese membro fino a concorrenza di un certo massimo ed entro termini che stabiliscono che ogni transazione sia rimborsata entro un termine prescritto non superiore ai nove mesi".

     "6. Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse ai fini dell'art. V, sezione 7, b) e c), verrà applicato l'art. XIX, e); tuttavia, si applicherà la seguente disposizione alla fine dell'anno qualora essa sia stata in vigore all'inizio dell'anno".

     "Le riserve monetarie del paese membro saranno calcolate deducendo dalle sue disponibilità centrali i suoi debiti in valuta verso Tesorerie, Banche centrali, Fondi di stabilizzazione o Enti finanziari similari di altri paesi membri o non membri specificati al comma d) di cui sopra, unitamente alle partite debitorie della stessa natura verso altre istituzioni ufficiali e altre banche situate nei territori di paesi membri o non membri specificati al comma d) di cui sopra. A queste disponibilità nette saranno aggiunte le somme considerate depositi ufficiali di altre istituzioni ufficiali e banche ai sensi del comma c) di cui sopra".

 

M

 

     Gli allegati che seguono verranno aggiunti dopo l'allegato E:

 

 

Allegato F

Designazione

 

     Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione saranno le seguenti:

     a) I partecipanti suscettibili di essere designati in virtù dell'art. XXV, sezione 5, a) capoverso 1) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo alla uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo in eccedenza alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilità ufficiali in oro e in valute.

     b) La formula di applicazione della disposizione del comma a) di cui sopra sarà tale che i partecipanti suscettibili di designazione saranno designati:

     1) proporzionalmente alle loro disponibilità ufficiali in oro e in valute allorchè i rapporti menzionati al comma a) di cui sopra saranno uguali; e

     2) in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati al comma a) di cui sopra.

 

 

Allegato G

Ricostituzione

 

     1. Durante il primo periodo di base, le regole della ricostituzione saranno le seguenti:

     a) 1) Ogni partecipante utilizzerà e ricostituirà le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo, la media dell'ammontare totale delle sue disponibilità giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al 30 per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera dei diritti speciali di prelievo durante tale periodo;

     2) due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo effettuerà dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, ed eventualmente per quale ammontare, il partecipante abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo fra la data in cui il calcolo è effettuato e la fine del periodo quinquennale al fine di adempiere a quanto previsto dal comma a) 1) di cui sopra. Il Fondo fisserà norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli così come il momento nel quale dovrà avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell'art. XXV, sezione 5, a) capoverso 2) per aiutarli a rispettare la disposizione del capoverso 1) di cui sopra;

     3) il Fondo darà espressa notifica ad un partecipante allorchè i calcoli di cui al comma a) 2) di cui sopra indicheranno che è poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione del comma a) 1) di cui sopra, a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi del comma a) 2) di cui sopra;

     4) il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, sarà tenuto a procurarseli, e avrà il diritto di farlo, a sua scelta contro oro o valuta accettabile dal Fondo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale. Se per questa via non sarà possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso sarà tenuto a procurarseli, ed avrà il diritto di farlo, in cambio di valuta convertibile di fatto, da un partecipante indicato dal Fondo;

     b) i partecipanti dovranno inoltre tenere nel debito conto l'opportunità di raggiungere, nel corso del tempo, un rapporto equilibrato fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo e le loro disponiblità in oro, valute e posizioni di riserva nel Fondo.

     2. Allorchè un partecipante non rispetterà le regole della ricostituzione, il Fondo stabilirà se le circostanze giustifichino o no la sospensione prevista dall'art. XXIX, sezione 2, b).

 

 

Allegato H

Cessazione della partecipazione

 

     1. Se dalla compensazione prevista dall'art. XXX, sezione 2, comma b) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti fra il Fondo ed il partecipante uscente sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data della cessazione, il Fondo riacquisterà la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data della cessazione. Il Fondo riacquisterà tale rimanenza a sua scelta a) sia corrispondendo al partecipante uscente gli ammontari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nel l'art. XXX, sezione 5 oppure b) sia autorizzando il partecipante uscente ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria valuta o una valuta convertibile di fatto da un partecipante designato dal Fondo, o del Conto generale o di qualunque altro possessore.

     2. Se dalla compensazione prevista all'art. XXX, sezione 2, b), risulta un obbligo in favore del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti sia intervenuto nei sei mesi successivi, il partecipante uscente adempirà a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data della cessazione o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempirà a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, a) sia versando al Fondo valuta convertibile di fatto o oro, a sua scelta, b) sia ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell'art. XXX, sezione 6, dal Conto generale o in accordo con un partecipante indicato dal Fondo o da qualunque altro detentore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammontari dovuti.

     3. I versamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sopra esposti verranno a scadenza sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.

     4. Nel caso in cui il Conto speciale di prelievo venga posto in liquidazione, ai sensi dell'art. XXXI, nei sei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti fra il Fondo ed il Governo interessato si effettuerà conformemente alle disposizioni contenute nell'art. XXXI e nell'allegato I.

 

 

Allegato I

Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo

 

     1. Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti salderanno le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in più lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta convertibile di fatto e nelle valute dei partecipanti detentori di diritti speciali di prelievo che debbano essere riacquistati al momento di uno dei detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati secondo ciò che stabilirà il Fondo. Il primo versamento semestrale verrà effettuato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo.

     2. Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga decisa meno di sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo, la liquidazione del Conto speciale di prelievo sarà sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale saranno distribuiti secondo le seguenti modalità:

     Una volta effettuata la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a) dell'allegato E, il Fondo ripartirà i diritti speciali di prelievo tenuti nel Conto generale, fra tutti i paesi membri aventi titoli di partecipanti, proporzionalmente all'ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo che si sarà proceduto alla ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a). Per determinare l'ammontare dovuto ad ogni paese membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilità in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, c) dell'allegato E, il Fondo detrarrà i diritti speciali di prelievo che saranno stati ripartiti in applicazione alla presente regola.

     3. Il Fondo utilizzerà gli ammontari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 sopra esposto per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalità e nell'ordine seguente:

     a) i diritti speciali di prelievo detenuti dai governi la cui partecipazione sia cessata più di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo, saranno riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell'art. XXX dell'allegato H

     b) i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti verranno riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti ed il loro riacquisto si effettuerà proporzionalmente all'ammontare posseduto da ogni detentore;

     c) il Fondo stabilirà la proporzione dei diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alle rispettive assegnazioni cumulative nette. Il Fondo riacquisterà dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione è maggiore fino a che questa proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquisterà allora i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia condotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continuerà fino ad esaurimento del fondo disponibile per i riacquisti.

     4. Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra, sarà compensata da qualunque somma della quale esso sia debitore ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.

     5. Durante la liquidazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore, ed ogni partecipante verserà delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta dei diritti speciali di prelievo, ridotta di qualunque pagamento sia stato effettuato ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. I tassi dell'interesse e delle provvigioni e le scadenze corrispondenti verranno fissati dal Fondo. L'interesse e le provvigioni dovranno essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente a coprire le provvigioni delle quali è debitore, effettuerà il pagamento in oro o in una valuta specificata dal Fondo. Nella misura in cui saranno necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione, non saranno utilizzati per il pagamento dell'interesse, ma saranno trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.

     6. Finchè non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi dei paragrafi 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non riceveranno nessuna delle somme che sarebbero loro dovute ai sensi del paragrafo 2 o 5 di cui sopra.

     7. Se, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa netta, i partecipanti in possesso di una proporzione minore acquisteranno da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, in modo da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilità in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrisponderà al Fondo, nella propria valuta, una somma uguale a quella per la quale è debitore. Il Fondo ripartirà fra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui in proporzione all'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno, e questi diritti di prelievo saranno annullati. Il Fondo chiuderà allora la contabilità del Conto speciale di prelievo e cesseranno tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche la amministrazione del Conto speciale di prelievo.

     8. Il partecipante la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente allegato, si renderà garante del fatto che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per acquisto di beni o per pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nei suoi territori. Ogni partecipante così vincolato accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente allegato ed il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

 

 

Allegato n. 2

Risoluzione n. 23-5

 

     Considerato che i Direttori esecutivi hanno completato il loro lavoro a riguardo della istituzione, nel Fondo monetario internazionale, di una nuova facilitazione basata su diritti speciali di prelievo al fine di corrispondere al bisogno, se e quando esso si presenti, di un supplemento agli strumenti di riserva esistenti, ed a riguardo di certi miglioramenti alle attuali regole e procedure del Fondo, secondo quanto disposto con la Risoluzione n. 22-8 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale in occasione della sua ventiduesima Riunione annuale a Rio de Janeiro; e

     Considerato che i Direttori esecutivi hanno preparato un Rapporto che espone proposte per modifiche all'accordo (Statuto) del Fondo monetario internazionale al fine di istituire la nuova facilitazione per effettuare certe modifiche nelle attuali regole e procedure nel Fondo; e

     Considerato che il Presidente del Consiglio dei governatori ha chiesto al Segretario del Fondo di presentare le proposte dei Direttori esecutivi al Consiglio dei governatori; e Considerato che il Rapporto dei Direttori esecutivi che espone le loro proposte è stato sottoposto al Consiglio dei governatori dal Segretario del Fondo; e

     Considerato che i Direttori esecutivi hanno chiesto al Consiglio dei governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunirsi, ai sensi della Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo;

     Pertanto, il Comitato dei governatori, preso nota del suddetto rapporto dei Direttori esecutivi, risolve quanto segue:

     1) E' approvato il proposto Emendamento degli articoli dello statuto del FMI, come esposto nell'allegato alla presente risoluzione.

     2) Il Segretario del Fondo viene istruito di chiedere, mediante lettera o telegramma, a tutti i membri del Fondo se accettano, in conformità alle norme di cui all'art. XVII, il proposto Emendamento degli articoli dello Statuto come esposto nell'allegato alla presente risoluzione.

     3) La lettera circolare o il telegramma da inviarsi a tutti i membri ai sensi del n. 2 di cui sopra dovrà specificare che il proposto emendamento degli articoli dello Statuto esposto nell'allegato alla presente risoluzione entrerà in vigore per i membri alla data in cui il Fondo certifichi, mediante comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti di tutti i membri, rappresentanti i quattro quinti del potere di voto totale, hanno accettato le modifiche.

 

 

Allegato n. 3

Fondo monetario internazionale

 

     EBD/68/84

     3 giugno 1968

     Ai: Membri del Comitato esecutivo

     Da: Segretario ad interim

     Oggetto: Proposto emendamento degli articoli dell'Accordo (Statuto del FMI) - Risultati della votazione sulla risoluzione del Consiglio dei governatori.

     In obbedienza alla decisione del Comitato esecutivo n. 2493-(68/74), del 16 aprile 1968, il Segretario ad interim ha provveduto al conteggio dei voti espressi dai Governatori sulla risoluzione sottoposta, per via postale il 17 aprile 1968, al Consiglio dei governatori stesso e riguardante il proposto emendamento degli articoli dell'Accordo (Statuto del FMI) tendente ad istituire una nuova facilitazione basata su diritti speciali di prelievo nel Fondo nonchè tendente ad introdurre alcuni mutamenti delle attuali regole e procedure del Fondo.

     La votazione è stata completata. Sono stati validamente espressi voti per un totale di 216.155 da parte di 84 membri, in favore della risoluzione. I voti di ciascun membro sono indicati nella tabella annessa.

     Ai sensi della Sezione 13 dei Regolamenti, sono richiesti per il quorum le risposte di una maggioranza semplice dei Governatori (54) esercitanti i due terzi (158.823) del potere totale di voto (238.235). L'art. XII, Sezione 5 (d) dispone che, semprechè non sia specificamente altrimenti deciso, tutte le decisioni del Fondo dovranno essere prese dalla maggioranza semplice dei voti espressi. Queste prescrizioni sono state rispettate e, di conseguenza la Risoluzione è adottata dal Consiglio dei governatori con effetto dal 31 maggio 1968. La Risoluzione verrà designata con il n. 23-5.

     Le manifestazioni di voto e tutta la corrispondenza relativa al voto stesso sono disponibili per il controllo presso l'ufficio del Segretario.

     Il presente rapporto verrà posto all'ordine del giorno con documento EBM/68/94 del 3 giugno 1968 per la approvazione dei Direttori esecutivi, dopo la quale tutti i membri riceveranno notifica dell'adozione della Risoluzione, ai sensi delle procedure esposte nella parte III del Rapporto dei Direttori esecutivi.

 

Afghanistan

540

Argentina

3.750

Australia

5.250

Austria

2.000

Belgium

4.470

Bolivia

540

Brazil

3.750

Burma

630

Canada

7.650

Ceylon

1.030

Chile

1.500

China

5.750

Colombia

1.500

Congo, Dem. Rep. of

820

Costa Rica

500

Cyprus

400

Denmark

1.880

Dominican Republic

542

Ecuador

500

El Salvador

500

Ethiopia

440

Finland

1.500

Germany

12.250

Ghana

940

Grecce

1.250

Guatemala

500

Guyana

400

Haiti

400

Honduras

440

Iceland

400

India

7.750

Indonesia

2.320

Iran

1.500

Iraq

1.050

Ireland

1.050

Israel

1.150

Italy

6.500

Jamaica

550

Japan

7.500

Jordan

410

Kenya

570

Korea

750

Kuwait

750

Laos

325

Lebanon

340

Liberia

450

Libia

440

Luxembourg

416

Malawi

362

Malaysia

1.400

Mexico

2.950

Morocco

1.078

Nepal

350

Netherlands

5.450

New Zeland

1.820

Nicaragua

440

Nigeria

1.250

Norway

1.750

Pakistan

2.130

Panama

362

Paraguay

400

Peru

1.100

Philippines

1.350

Portugal

1.000

Rwanda

400

Sierra Leone

400

Singapore

550

Somalia

400

Spain

2.750

Sudan

820

Sweden

2.500

Tanzania

570

Thailand

1.200

Trinidad e Tobago

690

Turkey

1.330

Uganda

570

United Arab. Rep.

1.750

United Kingdom

24.650

United States

51.850

Uruguay

800

Venezuela

2.750

Viet-Nam

640

Yugoslavia

1.750

Zambia

750

Totale voti a favore

216.155

1) voti non espressi

19.128

2) Astensioni registrate

2.952

 

22.080

 

216.155

 

22.080

 

238.235

 

     1) Algeria, Burundi, Cameroon, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey, France, Gabon, The Gambia, Guinea, Ivory Coast, Malagasy Republic, Mauritania, Niger, Saudi Arabia, Senegal, Tunisia, Upper Volta. I voti in favore del Mali e della Repubblica Araba Siriana non si sono potuti conteggiare per ragioni tecniche.

     2) Central Africa Republic South Africa, Togo.

 

 

Allegato n. 4 - 3 giugno 1968

 

     Da: Fondo monetario internazionale

     Al: Ministro tesoro

     Roma

     1. Con riferimento alla mia lettera del 17 aprile 1968 ho l'onore di informarLa che il Consiglio dei governatori ha approvato il “proposto emendamento agli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale predisposto in base alla risoluzione del Consiglio dei governatori n. 22–8” mediante l'adozione della risoluzione allegata sub A) al rapporto dei Direttori esecutivi per il Consiglio dei governatori intitolato “istituzione di una agevolazione basata su diritti speciali di prelievo nel Fondo monetario internazionale, modifiche delle norme e procedure del Fondo” comunicatoLe con la predetta lettera.

     La risoluzione adottata sarà denominata Risoluzione n. 23–5.

     2. Ai sensi dell'art. XVII dello Statuto del FMI e della risoluzione n. 23–5, ho ricevuto istruzioni di chiedere se, come membro del Fondo, il Suo Governo accetta il proposto emendamento comunicatogli nel rapporto sopra citato.

     3. Ai sensi dell'art. XVII e della risoluzione n. 23–5 il proposto emendamento entrerà in vigore per tutti i membri alla data in cui il Fondo certificherà mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri che i tre quinti dei membri rappresentanti i quattro quinti del potere di voto totale hanno accettato il proposto emendamento nel modo richiesto da detto articolo.

     Per Sua informazione tale procedura è esposta in dettaglio nella parte III del rapporto dei Direttori esecutivi sul proposto emendamento allegato alla mia lettera del 17 aprile.