§ 72.1.12 - Legge 20 gennaio 1997, n. 18.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.1 accordi di sede
Data:20/01/1997
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 203 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Articolo 1.  (rinnovo dell'Accordo).
Articolo 2.  (contributo del Governo Italiano).
Articolo 3.  (contributo dell'OMS/EURO).
Articolo 4.  (entrata in vigore e durata dell'Accordo).
Articolo 5.      Con un anno di anticipo al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti potrà chiedere di negoziarne la riconduzione


§ 72.1.12 - Legge 20 gennaio 1997, n. 18.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995

(G.U. 12 febbraio 1997, n. 35, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), fatto a Roma il 17 luglio 1995.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 203 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996–1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Accordo internazionale 17 luglio 1995.

Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità

 

          Articolo 1. (rinnovo dell'Accordo).

     La validità dell'Accordo del 1990 e dell'Addendum del 1991 è prorogata per la durata di 6 anni con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

 

          Articolo 2. (contributo del Governo Italiano).

     1) Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri, relativi alla sistemazione logistica ed al funzionamento degli Uffici della Divisione di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute, derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del 1990, mediante il versamento, in valuta italiana, del contributo annuale di L. 900 (novecento) milioni.

     2) Detto contributo potrà essere eventualmente utilizzato nei limiti delle possibilità e delle necessità, anche per partecipare alla coperetura di spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990.

     3) Il versamento del contributo sarà effettuato mediante emissione, all'inizio di ogni anno, di ordinativo diretto a favore dell'OMS/EURO Divisione di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute su conto corrente bancario le cui coordinate saranno fornite dall'OMS/EURO stessa.

     4) La Divisione di Roma invierà periodici rendiconti sulla gestione del contributo erogato.

     5) Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990 pari a L. 1700 (millesettecento) milioni limitatamente al personale operante nel Centro di Roma. Tale contributo sarà trasferito direttamente dal Ministero dell'Ambiente all'OMS/EURO tramite l'utilizzazione dei propri capitoli di bilancio all'inizio di ogni anno in Lire italiane.

     6) Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 5 si intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi governativi al programma di cui all'art. 3, 3° comma dell'Accordo del 1990.

     7) Gli importi dei cntributi di cui ai commi 1 e 5 possono essere riesaminati a seguito di eventi sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. Le intese eventualmente raggiunte dalle due Parti formeranno oggetto di un Accorso sottoposto a ratifica.

 

          Articolo 3. (contributo dell'OMS/EURO).

     L'OMS/EURO trasferirà una unità di personale professionale ed una unità di personale amministrativo alla Divisione di Roma. I relativi oneri saranno a carico del bilancio ordinario dell'OMS/EURO con effetto dal 1° Gennaio 1996.

 

          Articolo 4. (entrata in vigore e durata dell'Accordo).

     1) Il Presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dagli ordinamenti delle due Parti.

     2) Il presente Accordo ha la durata di 6 anni. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte ha ricevuto la relativa notifica.

     3) In ogni caso il presente Accordo cesserà di avere vigore anche prima del termine previsto dal comma 1:

     a) per mutuo consenso;

     b) qualora la Divisione di Roma sia trasferita sul territorio di uno Stato terzo.

 

          Articolo 5.

     Con un anno di anticipo al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti potrà chiedere di negoziarne la riconduzione.