Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 09/08/1993 |
Numero: | 295 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di seicento unità, da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995. |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno [...] |
§ 71.3.185 - Legge 9 agosto 1993, n. 295.
Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura.
(G.U. 12 agosto 1993, n. 188).
1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di seicento unità, da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995.
2. La tabella B annessa al
3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.
4. All'art. 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
"Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti".
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
Tabella B [1]
Primo presidente....................................................................................... |
1 |
Procuratore generale presso la Corte di cassazione............................... |
1 |
Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione............................................ |
2 |
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati................. |
112 |
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati.................................. |
642 |
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati.............. |
8.821 |
Uditori giudiziari......................................................................................... |
330 |
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie............................................ |
200 |
Totale |
10.109 |
[1] Tabella già sostituita dall'art. 1 della