§ 71.3.185 - Legge 9 agosto 1993, n. 295.
Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:09/08/1993
Numero:295


Sommario
Art. 1.      1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di seicento unità, da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995.
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno [...]


§ 71.3.185 - Legge 9 agosto 1993, n. 295.

Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura.

(G.U. 12 agosto 1993, n. 188).

 

     Art. 1.

     1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di seicento unità, da assumere in data non anteriore al 1° gennaio 1995.

     2. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

     3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.

     4. All'art. 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

     "Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

     L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti".

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

 

 

     Tabella B [1]

Primo presidente.......................................................................................

1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione...............................

1

Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione............................................

2

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati.................

112

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati..................................

642

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati..............

8.821

Uditori giudiziari.........................................................................................

330

Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie............................................

200

Totale

10.109

 


[1] Tabella già sostituita dall'art. 1 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e così ulteriormente sostituita dall'art. 3 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251.