Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 15/09/1964 |
Numero: | 764 |
Sommario |
Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato |
§ 71.3.9d - Legge 15 settembre 1964, n. 764.
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.
(G.U. 23 settembre 1964, n. 234).
L'ultimo comma dell'art. 23 della
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".