Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 03/05/1956 |
Numero: | 391 |
Sommario |
Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. L'ultimo comma dello stesso art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è così modificato |
§ 71.3.6g - Legge 3 maggio 1956, n. 391.
Modificazione dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
(G.U. 16 maggio 1956, n. 119).
Dopo il primo comma dell'art. 89 della
"L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta".
L'ultimo comma dello stesso art. 89 della
"La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal