§ 71.3.6e - Legge 7 febbraio 1956, n. 30.
Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:07/02/1956
Numero:30


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato


§ 71.3.6e - Legge 7 febbraio 1956, n. 30.

Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

(G.U. 8 febbraio 1956, n. 32).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato:

     "Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale superiore (1) delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato".

     L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:

     "La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alle requirente o viceversa".