Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 07/02/1956 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato |
§ 71.3.6e - Legge 7 febbraio 1956, n. 30.
Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
(G.U. 8 febbraio 1956, n. 32).
Il secondo comma dell'art. 7 del regio
"Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale superiore (1) delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato".
L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:
"La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alle requirente o viceversa".