§ 71.3.45 - Legge 24 dicembre 1949, n. 983.
Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:24/12/1949
Numero:983


Sommario
Art. 1.      Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C), istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso ed è trasformato in un ruolo transitorio nel [...]
Art. 2.      Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata [...]
Art. 3.      Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:
Art. 4.      Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari, se provenienti dal grado 9°, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado 10°.
Art. 5.      Agli effetti della successiva promozione ai gradi 9° e 10° del gruppo B, si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti per due terzi.
Art. 6.      Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di [...]
Art. 7.      Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.
Art. 8.      Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.
Art. 9.      Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi 9°, 10° e 11° è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si [...]
Art. 10.      Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.
Art. 11.      All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si farà fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale delle cancellerie e [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 71.3.45 - Legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

(G.U. 9 gennaio 1950, n. 6).

 

     Art. 1.

     Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C), istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano gli aiutanti.

 

          Art. 2.

     Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

 

          Art. 3.

     Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:

     1) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

     2) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

     Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni, il parere è dato dal capo dell'ufficio.

 

          Art. 4.

     Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari, se provenienti dal grado 9°, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado 10°.

     Quelli provenienti dai gradi 11°, 12° e 13° saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe.

     Sulle istanze avanzate dagli aiutanti di cancelleria il Ministero della giustizia provvederà entro sei mesi dalla loro presentazione.

     Tutti gli aiutanti così nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.

 

          Art. 5.

     Agli effetti della successiva promozione ai gradi 9° e 10° del gruppo B, si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti per due terzi.

 

          Art. 6.

     Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

     Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

 

          Art. 7.

     Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

     E' fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneità.

     Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.

 

          Art. 8.

     Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.

 

          Art. 9.

     Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi 9°, 10° e 11° è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si verifichino nel ruolo transitorio degli aiutanti.

     Il ruolo di grado 11° dei cancellieri e segretari è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado 13° del soppresso ruolo degli aiutanti.

     I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo dei cancellieri (gradi 9°, 10° e 11°).

     Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado 13° del ruolo transitorio degli aiutanti per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado 11° del ruolo dei cancellieri e segretari appena si verificano.

 

          Art. 10.

     Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.

 

          Art. 11.

     All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si farà fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale delle cancellerie e segreteria giudiziarie, del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, esercizio finanziario 1949-50.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.