Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 07/09/2004 |
Numero: | 234 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 71.2.166 - D.L. 7 settembre 2004, n. 234. [1]
Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.
(G.U. 8 settembre 2004, n. 211)
1. Alla
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al
2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data della sua entrata in vigore [3].
2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto [4].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.
Art. 1.
1. Alla
a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, del
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto della L. di conversione.
[4] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto della L. di conversione.