§ 71.2.144 - D.L. 25 gennaio 1999, n. 6 .
Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:25/01/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche tabellari
Art. 2.  Disciplina dei procedimenti pendenti
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 71.2.144 - D.L. 25 gennaio 1999, n. 6 [1] .

Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato

(G.U. 26 gennaio 1999, n. 20)

 

 

     Art. 1. Modifiche tabellari

     1. Nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella A annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, recante costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate, gli elenchi dei comuni formanti i circondari delle preture di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

     a) nel circondario della pretura di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

     b) nel circondario della pretura di Casale Monferrato, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza. [2]

     2. Nella tabella B annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella B annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, recante costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate, nell'elenco dei comuni formanti il circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione distaccata di Moncalvo, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza. [3]

     3. Nella tabella A annessa al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, gli elenchi dei comuni formanti i circondari dei tribunali di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

     a) nel circondario del tribunale di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

     b) nel circondario del tribunale di Casale Monferrato sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

 

          Art. 2. Disciplina dei procedimenti pendenti

     1. Le disposizioni del presente decreto non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

     2. Per i procedimenti civili e penali instaurati a far data dal 1° settembre 1998, la competenza individuata in riferimento ai territori dei soppressi comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza continua ad essere determinata in relazione alle precedenti previsioni delle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 marzo 1999, n. 73.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.