Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 28/10/1994 |
Numero: | 748 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni e finalità |
Art. 2. Criteri della interconnessione |
Art. 3. Personale |
Art. 4. Rapporti con l'Autorità |
Art. 5. Verifica dei risultati |
§ 71.2.128 - D.P.R. 28 ottobre 1994, n. 748.
Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia.
(G.U. 10 gennaio 1995, n. 7)
Art. 1. Definizioni e finalità
1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
a) "decreto legislativo", il
b) "Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonché l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;
c) "dirigente responsabile", il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato [1];
d) "Autorità", l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalità di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.
Art. 2. Criteri della interconnessione
1. I sistemi informativi automatizzati della Amministrazione della giustizia, anche al fine di realizzare l'interconnessione con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standards e criteri definiti dall'Autorità, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente responsabile e l'Autorità.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua, con proprio regolamento, i settori e i servizi per i quali particolari esigenze di segretezza impongono che i dati restino riservati alle autorità che legittimamente ne dispongono.
3. L'accesso, anche mediante interconnessione, ai dati ed ai documenti contenuti nei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia è consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di segreto e di trattamento dei dati personali.
Art. 3. Personale
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, il Ministro di grazia e giustizia adotta, su proposta del dirigente responsabile, d'intesa con l'Autorità, sentite le strutture centrali interessate ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili, un piano triennale di formazione da verificare annualmente, recante la indicazione delle relative modalità di attuazione.
2. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del
Art. 4. Rapporti con l'Autorità
1. Il piano triennale proposto dall'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo identifica i progetti e le realizzazioni che attengono al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2. Verificata la coerenza con le linee strategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, l'Autorità si attiene a tali finalità.
2. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità per la parte concernente il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito anche il Ministro di grazia e giustizia.
3. Notizie ed informazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati sono fornite all'Autorità ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni sul segreto delle indagini, sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali.
Art. 5. Verifica dei risultati
1. In relazione ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, la verifica dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 3, del
2. Al monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo provvede il dirigente responsabile o, su sua richiesta, l'Autorità.
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del