§ 71.2.127 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:18/04/1994
Numero:388


Sommario
Art. 1.  Presentazione della richiesta di risarcimento danni
Art. 2.  Istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni
Art. 3.  Richiesta di pareri
Art. 4.  Liquidazione del danno
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 71.2.127 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.)

 

 

     Art. 1. Presentazione della richiesta di risarcimento danni

     1. La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si è verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si è verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri.

     2. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorità incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.

 

          Art. 2. Istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni

     1. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici di cui all'art. 1 acquisiscono il rapporto di servizio del personale operante e istruiscono la richiesta corredandola di una analitica relazione contenente la descrizione dell'operazione, della dinamica dei fatti e dei luoghi dove si sono svolti, l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni, le deposizioni testimoniali, i rilievi o accertamenti tecnici ed ogni altro utile elemento di valutazione, trasmettendo gli atti alla Prefettura territorialmente competente.

     2. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto e inizia nuovamente a decorre nel caso in cui siano cessati tali impedimenti.

 

          Art. 3. Richiesta di pareri

     1. La prefettura, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, verifica la completezza della documentazione e la congruità della richiesta, e richiede al competente servizio del Ministero dell'interno l'autorizzazione al pagamento o alla transazione.

     2. Se la richiesta, per il danno a cose e a persone, ammonta ad una somma complessivamente superiore a lire dieci milioni, la prefettura acquisisce pareri:

     a) sulla fondatezza o meno della pretesa e sulla convenienza per l'amministrazione di addivenire ad una transizione, dall'Avvocatura dello Stato competente;

     b) sulla congruità della somma, in caso di danno alle cose, dal competente Ufficio tecnico erariale; in caso di danno ai veicoli, dall'Ufficio motorizzazione dipendente dal Dipartimento della P.S.; in caso di danno alla persona, da un medico dei ruoli dei sanitari della polizia di Stato, esperto in medicina legale.

     3. Quando sono richiesti i pareri di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 è di sessanta giorni.

 

          Art. 4. Liquidazione del danno

     1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta istruita, il servizio competente del Ministero dell'interno predispone il provvedimento di autorizzazione al pagamento o alla transazione.

     2. In caso di transazione, la prefettura provvede alla stipula dell'atto, alla registrazione presso il competente Ufficio del registro e, nei dieci giorni successivi, alla trasmissione al servizio competente del Ministero dell'interno, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a predisporre il provvedimento di autorizzazione al pagamento.

     3. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prescritto parere al Consiglio di Stato sullo schema di transazione deve essere richiesto solo se il danno da liquidare ammonta ad una somma superiore a lire cinquanta milioni. Il detto limite viene annualmente elevato in riferimento ai parametri ISTAT relativi al costo della lira dei lavoratori dell'industria.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.