Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 12/08/1993 |
Numero: | 311 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: "dal tribunale di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", nonché dalla pretura circondariale [...] |
Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 17 del decreto-legge [...] |
§ 71.2.125 - Legge 12 agosto 1993, n. 311.
Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'art. 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.
(G.U. 20 agosto 1993, n. 195)
1. Nell'art. 3, comma 1, della
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 17 del