Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 02/12/1991 |
Numero: | 399 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici [...] |
Art. 3. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e [...] |
Art. 4. 1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si [...] |
Art. 5. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile [...] |
Art. 6. 1. Il comma 3 dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. [...] |
Art. 7. 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 [...] |
§ 71.2.116 - Legge 2 dicembre 1991, n. 399.
Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.
(G.U. 18 dicembre 1991, n. 296)
1. L'art. 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
"Art. 28 (Registri di cancelleria). - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari".
1. Le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilità carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nonché le modalità di tenuta dei registri stessi.
1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
1. Dopo il comma 4 dell'art. 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
"4 bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria".
1. Il comma 3 dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
"3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'art. 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi".
1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.