§ 71.2.78 - D.L. 8 gennaio 1976, n. 2 .
Norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:08/01/1976
Numero:2


Sommario
Art. 1.      I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici [...]
Art. 2.      I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, che all'entrata in [...]
Art. 3.      La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle predette corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri sono determinati dalle [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 71.2.78 - D.L. 8 gennaio 1976, n. 2 [1] .

Norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.

(G.U. 10 gennaio 1976, n. 8)

 

 

     Art. 1.

     I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle corti di assise, rispettivamente, di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri nonché alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni [2] .

     Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, prima che si proceda alle operazioni di cui al precedente comma, per le corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, previo stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari di tali corti, dei nominativi dei cittadini residenti nelle circoscrizioni territoriali delle istituite corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri [3] .

     Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria [4] .

 

          Art. 2.

     I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti di assise di Lecce, di Forlì e di Palmi, che all'entrata in vigore delle leggi istitutive delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri risultino definitivamente costituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione, ancorché riguardanti reati che sarebbero di competenza delle nuove corti di assise [5] .

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria [6] .

 

          Art. 3.

     La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle predette corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri sono determinati dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

     In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata - per la parte relativa ai distretti di Lecce, di Bologna e di Catanzaro - come dalle tabelle allegate al presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A - Corti di assise

     (Omissis).

 

     Tabella B - Corti di assise

     (Omissis).

 

     Tabella C –Corti di assise

     (Omissis).

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 5 febbraio 1976, n. 16.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.