§ 70.2.7 - Legge 27 marzo 1953, n. 259.
Aumento dei soprassoldi di medaglie al valore militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.2 ordini
Data:27/03/1953
Numero:259


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, valutata in lire 135.000.000 annui, si farà [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese in cui avverrà la suddetta [...]


§ 70.2.7 - Legge 27 marzo 1953, n. 259. [1]

Aumento dei soprassoldi di medaglie al valore militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia.

(G.U. 27 aprile 1953, n. 96).

 

     Art. 1. [2]

     I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare assumono la denominazione di assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

     Medaglia d'oro al valor militare L. 60.000

     Medaglia d'argento al valor militare L. 18.750

     Medaglia di bronzo al valor militare L. 7.500

 

          Art. 2. [3]

     Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di assegni" e sono stabilite nelle seguenti misure annue:

     Per il grado di Cavaliere L. 52.500

     Per il grado di Ufficiale L. 60.000

     Per il grado di Commendatore L. 67.500

     Per il grado di Grande Ufficiale L. 75.000

     Per il grado di Cavaliere di Gran Croce L. 82.500.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, valutata in lire 135.000.000 annui, si farà fronte mediante equivalenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli n. 229 (76 milioni), n. 174 (14 milioni) e n. 183 (45 milioni) dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1952-53.

     La restante quota di onere, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1952-53, nell'importo di 382.500.000 di lire risultante per tale esercizio, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese in cui avverrà la suddetta pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1961, n. 212.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 5 marzo 1961, n. 212.