Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 27/06/1991 |
Numero: | 199 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° luglio 1991 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione [...] |
Art. 2. 1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti aventi titolo al trattamento di riversibilità, dei decorati [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in L. 20.651.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante [...] |
§ 70.1.91 - Legge 27 giugno 1991, n. 199. [1]
Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare
(G.U. 9 luglio 1991, n. 159)
1. A decorrere dal 1° luglio 1991 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono stabiliti nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:
a) medaglia d'oro, lire 4.500.000;
b) medaglia d'argento, lire 800.000;
c) medaglia di bronzo, lire 250.000;
d) croce di guerra, lire 150.000.
1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti aventi titolo al trattamento di riversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in L. 20.651.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio..
[1] Abrogata dall'art. 2268 del