Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 06/11/1990 |
Numero: | 325 |
Sommario |
Art. 1. 1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, [...] |
Art. 2. 1. La promozione onorifica di cui all'art. 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque [...] |
§ 70.1.90 - Legge 6 novembre 1990, n. 325. [1]
Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattimenti del secolo conflitto mondiale.
(G.U. 14 novembre 1990, n. 266)
1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazione di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico [2] .
1. La promozione onorifica di cui all'art. 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento ed è attribuita, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appartenenza.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della