§ 70.1.90 - Legge 6 novembre 1990, n. 325.
Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattimenti del secolo conflitto mondiale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:06/11/1990
Numero:325


Sommario
Art. 1.      1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, [...]
Art. 2.      1. La promozione onorifica di cui all'art. 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque [...]


§ 70.1.90 - Legge 6 novembre 1990, n. 325. [1]

Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattimenti del secolo conflitto mondiale.

(G.U. 14 novembre 1990, n. 266)

 

     Art. 1.

     1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazione di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico [2] .

 

          Art. 2.

     1. La promozione onorifica di cui all'art. 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento ed è attribuita, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appartenenza.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1993, n. 577.