Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 09/08/1966 |
Numero: | 922 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 3 del regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, modificato con l'articolo unico del regio decreto 15 giugno 1912, n. 822, è così sostituito: |
§ 70.1.66 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 922. [1]
Norme in materia di concessione della Croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 12 novembre 1966, n. 283)
L'art. 3 del
"La Croce per anzianità di servizio è conferita agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
Ufficiali e sottufficiali:
Croce d'oro con stelletta 40 anni
Croce d'oro 25 anni
Croce d'argento 16 anni
Militari di truppa:
Croce d'argento con stelletta 25 anni
Croce d'argento 16 anni
[1] Abrogato dall'art. 2269 del