§ 70.1.65 - Legge 11 maggio 1966, n. 367.
Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:11/05/1966
Numero:367


Sommario
Art. 1.      E' istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole [...]
Art. 2.      La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente [...]
Art. 3.      All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro per la difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il [...]
Art. 4.      La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro per la difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, [...]
Art. 5.      La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.
Art. 6.      Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 70.1.65 - Legge 11 maggio 1966, n. 367. [1]

Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche.

(G.U. 11 giugno 1966, n. 142)

 

     Art. 1.

     E' istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

     La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

 

          Art. 2.

     La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Repubblica italiana del diametro di 10 millimetri e, nel semicerchio inferiore, un'aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda "al merito aeronautico" disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

     La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

 

          Art. 3.

     All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro per la difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

 

          Art. 4.

     La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro per la difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

     Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile. Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

 

          Art. 5.

     La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.