§ 70.1.50 - Legge 20 giugno 1956, n. 658.
Istituzione di una ricompensa al merito civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:20/06/1956
Numero:658


Sommario
Art. 1.      E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.
Art. 6.      La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.
Art. 7.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per [...]


§ 70.1.50 - Legge 20 giugno 1956, n. 658.

Istituzione di una ricompensa al merito civile.

(G.U. 16 luglio 1956, n. 175)

 

     Art. 1.

     E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

 

          Art. 2. [1]

     La ricompensa consiste in una medaglia d'oro o di argento o di bronzo, o di un attestato di pubblica benemerenza.

     Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro previo parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 4. [2]

     Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

     L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

     Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono.

 

          Art. 5.

     In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.

 

          Art. 6.

     La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze.

     Dell'avvenuto conferimento della ricompensa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 7.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte coi fondi stanziati nel capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1954-55 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1965, n. 39.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 15 febbraio 1965, n. 39.