§ 70.1.4b - Legge 19 maggio 1954, n. 275.
Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:19/05/1954
Numero:275


Sommario
Art. 1.      Il termine utile per richiedere la concessione della Croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45, scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge
Art. 2.      Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'art. 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade 6 mesi dopo la data di entrata [...]


§ 70.1.4b - Legge 19 maggio 1954, n. 275. [1]

Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45.

(G.U. 14 giugno 1954, n. 134).

 

 

     Art. 1.

     Il termine utile per richiedere la concessione della Croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45, scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'art. 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge se l'interessato ha ricevuto la comunicazione del mancato riconoscimento prima di detta data; in ogni altro caso scade 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.