Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 10/05/1943 |
Numero: | 629 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 25 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è sostituito dal seguente: |
§ 70.1.28 - R.D. 10 maggio 1943, n. 629. [1]
Estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare.
(G.U. 19 luglio 1943, n. 165)
L'art. 25 del
"Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.
Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.
Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.
Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte d'oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del