Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 70. Onorificenze |
Capitolo: | 70.1 decorazioni militari e civili |
Data: | 02/07/1936 |
Numero: | 1712 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 3 ottobre 1935 sono applicabili al personale militare nazionale e indigeno e ai civili che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, con le norme [...] |
Art. 2. Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, stabilito in un anno dall'art. 3 del R. decreto 19 [...] |
Art. 3. Il conferimento della croce al merito di guerra e del distintivo d'onore per i mutilati di guerra sarà fatto: |
Art. 4. Il conferimento del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra sarà fatto di ufficio dal comandante del corpo o deposito e pubblicato nell'ordine del giorno. |
§ 70.1.18 - R.D. 2 luglio 1936, n. 1712. [1]
Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati ed i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935 abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale
(G.U. 28 settembre 1936, n. 225)
A decorrere dal 3 ottobre 1935 sono applicabili al personale militare nazionale e indigeno e ai civili che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, con le norme stabilite nell'articolo seguente, le disposizioni vigenti relative alla concessione:
a) del distintivo d'onore per i mutilati di guerra;
b) del distintivo d'onore per i feriti di guerra;
c) della croce al merito di guerra.
Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, stabilito in un anno dall'art. 3 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, è ridotto a due mesi per quanto si riferisce alle operazioni militari iniziate in Africa Orientale il 3 ottobre 1935.
Il conferimento della croce al merito di guerra e del distintivo d'onore per i mutilati di guerra sarà fatto:
a) dal Ministero della guerra, per i militari del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, esclusi i reparti di Camicie Nere dei Regi Corpi truppe coloniali;
b) dal Ministero della marina per i militari da esso dipendenti;
c) dal Ministero dell'aeronautica, per i militari da esso dipendenti;
d) dal Ministero delle colonie, per i militari dei Regi Corpi truppe coloniali e per i civili.
Il conferimento del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra sarà fatto di ufficio dal comandante del corpo o deposito e pubblicato nell'ordine del giorno.
Per i civili non assimilati ai militari il conferimento del distintivo sarà fatto rispettivamente dal Comando Superiore Africa Orientale o dal Comando delle Forze armate della Somalia.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del