Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 13/02/2007 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 6.6.167 - D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 74.
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
(G.U. 18 giugno 2007, n. 139)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 5 del
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 21 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 16 gennaio 2007;
Sentito il Ministro dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
1. Nel
a) all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;
b) nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole: ", nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,".