Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 11/06/1945 |
Numero: | 427 |
Sommario |
Art. 1. A modifica di quanto dispone l'art. 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno |
§ 6.3.10 – D.Lgs.Lgt. 11 giugno 1945, n. 427. [1]
Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.
(G.U. 9 agosto 1945, n. 95).
A modifica di quanto dispone l'art. 7 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del