§ 69.4.36 - D.Lgs. 24 giugno 2004, n. 180.
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:24/06/2004
Numero:180


Sommario
Art. 1.      1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti [...]
Art. 2.      1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti [...]
Art. 3.  [2]


§ 69.4.36 - D.Lgs. 24 giugno 2004, n. 180. [1]

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

(G.U. 21 luglio 2004, n. 169)

 

Art. 1.

     1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.

 

     Art. 2.

     1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 25.000.

 

     Art. 3. [2]

     1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


[1] Abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.