Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 24/06/2004 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti [...] |
Art. 2. 1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti [...] |
Art. 3. [2] |
§ 69.4.36 - D.Lgs. 24 giugno 2004, n. 180. [1]
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.
(G.U. 21 luglio 2004, n. 169)
1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del
1. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del
1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del
[1] Abrogato dall'art. 5 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 del