Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 21/02/2006 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) |
Art. 2. (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime) |
Art. 3. (Disposizioni processuali) |
Art. 4. (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio) |
Art. 5. (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) |
Art. 6. (Obblighi del condannato) |
§ 69.3.73 - L. 21 febbraio 2006, n. 102.
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.
(G.U. 17 marzo 2006, n. 64)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 222 del
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
Art. 2. (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".
Art. 3. (Disposizioni processuali) [1]
[1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.]
Art. 4. (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta".
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".
Art. 5. (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)
1. All'articolo 24 della
Art. 6. (Obblighi del condannato)
1. Dopo l'articolo 224 del
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del
[1] Articolo abrogato dall'art. 53 della