Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 11/11/1947 |
Numero: | 1317 |
Sommario |
Art. 1. Al Libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente |
Art. 2. Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290 bis |
Art. 3. L'art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente |
Art. 4. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato |
Art. 5. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 69.3.a - Legge 11 novembre 1947, n. 1317.
Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.
(G.U. 3 dicembre 1947, n. 278).
Al Libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente:
Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290 bis:
"Art. 276. (Attentato contro il Presidente della Repubblica). – Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.
Art. 277. (Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 278. (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica). – Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 279. (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica). – Chiunque, pubblicamente fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.
Art. 283. (Attentato contro la costituzione dello Stato). – Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Art. 289. (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). – E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). – Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione.
Art. 290 bis. (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci). – Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
Art. 298. (Offese contro i rappresentanti di Stati esteri). – Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 313. (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento). – Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti, preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia".
L'art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 127. (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). – Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la giustizia".
Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.