§ 69.2.42 - Legge 24 giugno 1998, n. 206.
Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:24/06/1998
Numero:206


Sommario
Art. 1.  Visite dei parlamentari nelle strutture militari
Art. 2.  Strutture militari straniere e plurinazionali
Art. 3.  Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite
Art. 4.  Stabilimenti di pena
Art. 5.  Accesso senza preavviso
Art. 6.  Regolamento di attuazione


§ 69.2.42 - Legge 24 giugno 1998, n. 206. [1]

Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari.

(G.U. 2 luglio 1998, n. 152)

 

 

     Art. 1. Visite dei parlamentari nelle strutture militari

     1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

     2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

     3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

 

          Art. 2. Strutture militari straniere e plurinazionali

     1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

     2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

 

          Art. 3. Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

     1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

 

          Art. 4. Stabilimenti di pena

     1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

 

          Art. 5. Accesso senza preavviso

     1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

 

          Art. 6. Regolamento di attuazione

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.