Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena |
Data: | 30/10/1992 |
Numero: | 446 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari |
Art. 2. Attività |
Art. 3. Direttore |
Art. 4. Struttura dell'Istituto |
Art. 5. Organi collegiali |
Art. 6. Consiglio di direzione |
Art. 7. Collegio dei docenti |
Art. 8. Consiglio di Istituto |
Art. 9. Albo dei docenti |
Art. 10. Corso di formazione per il vincitori di concorsi pubblici per la nomina a direttore penitenziario |
Art. 11. Modalità del concorso riservato |
Art. 12. Nomina ad allievo direttore di istituto penitenziario in prova |
Art. 13. Ordinamento degli studi |
Art. 14. Esame finale |
Art. 15. Riconoscimento universitario |
Art. 16. Dimissioni dal corso |
Art. 17. Regolamento interno |
Art. 18. Clausola finanziaria |
§ 69.2.35 - D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 446.
Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
(G.U. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.)
Art. 1. Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari
1. E' istituita una scuola nazionale per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria.
2. La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari ed ha sede in Roma.
3. L'Istituto superiore di studi penitenziari dipende dal Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 2. Attività
1. L'Istituto superiore di studi penitenziari, oltre allo svolgimento dei corsi biennali di formazione per la nomina a direttore penitenziario, previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera h), della
a) formazione iniziale del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;
b) aggiornamento e di specializzazione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;
c) aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. L'Istituto superiore di studi penitenziari svolge, altresì, attività di indagine sulle problematiche penitenziarie e predispone iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore e all'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria; sviluppa inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali, metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da proporre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 3. Direttore
1. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari è nominato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, tra i dirigenti generali della Amministrazione penitenziaria tenuto conto della qualità del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza prestati, nonchè dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'Istituto cui esso viene preposto.
2. Il direttore è preposto alla organizzazione dei servizi e delle attività dell'istituto e si avvale della collaborazione di un servizio affari generali e organizzazione del personale dell'istituto, di un servizio amministrativo-contabile e di un servizio didattico per l'organizzazione dei corsi.
Art. 4. Struttura dell'Istituto
1. L'Istituto superiore di studi penitenziari è articolato nelle seguenti divisioni:
a) Divisione I, competente per il corso biennale di formazione per la nomina a direttore penitenziario, e per le iniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria;
b) Divisione II, competente per i corsi di specializzazione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria;
c) Divisione III, competente per i corsi di formazione del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 5. Organi collegiali
1. Gli organi collegiali dell'Istituto superiore di studi penitenziari sono il Consiglio di direzione, il Collegio dei docenti, il Consiglio d'istituto.
Art. 6. Consiglio di direzione
1. Il Consiglio di direzione è organo di decisione delle linee operative generali dell'Istituto e provvede alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e alla scelta dei docenti, nonchè alla approvazione dei programmi relativi alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 2. Formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per i decreti relativi ai piani di studio e programmi previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera f), della
2. Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, che lo presiede, dal Vice direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del Dipartimento, dal Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche nell'ambito penale e criminologico nominati dal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappresentanti del personale dell'Amministrazione indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o socio-criminologiche.
3. Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza della metà dei suoi componenti.
4. I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.
Art. 7. Collegio dei docenti
1. Il Collegio dei docenti è un organo consultivo del direttore dell'Istituto di studi penitenziari.
2. Del Collegio, che è presieduto dal direttore dell'Istituto, fanno parte tutti i docenti delle materie di insegnamento, nonchè i responsabili del servizio didattico e delle tre divisioni dell'istituto.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, di qualifica non inferiore all'ottavo livello, in servizio presso l'Istituto.
4. Il Collegio dei docenti:
a) dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
b) formula proposte in ordine ai testi da adottare sull'aggiornamento dell'attività didattica e all'acquisizione alla biblioteca dell'Istituto di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie in oggetto di insegnamento;
c) designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto;
d) sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;
e) esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al collegio stesso.
Art. 8. Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio d'istituto è organo di collaborazione tra docenti e frequentatori dei corsi, è presieduto dal direttore dell'Istituto ed è composto:
a) dai responsabili dei servizi e delle divisioni dell'Istituto;
b) da tre docenti dell'Istituto designati dal collegio dei docenti;
c) dai tre funzionari più anziani partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento.
2. Il Consiglio d'istituto propone al direttore dell'Istituto le iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche, sul funzionamento dei servizi generali dell'Istituto, nonchè su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al Consiglio stesso.
Art. 9. Albo dei docenti
1. E' istituito l'albo dei docenti dell'Istituto superiore di studi penitenziari.
2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti, su proposta del Direttore generale Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, tra esperti nelle singole discipline e cultori delle singole materie, docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari della Pubblica Amministrazione, ufficiali delle Forze Armate, docenti e collaboratori della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.
3. I compensi per gli incarichi di insegnamento, di durata anche triennale e rinnovabili, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 10. Corso di formazione per il vincitori di concorsi pubblici per la nomina a direttore penitenziario
1. I vincitori di concorsi pubblici per la nomina di direttore penitenziario frequentano presso l'Istituto un corso di formazione iniziale della durata di mesi sei.
2. L'organizzazione del corso è determinata dal Consiglio di direzione sulla base dei piani di studio previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera h), della
Art. 11. Modalità del concorso riservato
1. L'ammissione al corso biennale di cui alla lettera h), comma 1, dell'articolo 17, della
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è presieduta dal direttore dell'ufficio centrale del personale ed è composta da un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria, da due docenti universitari dell'area giuridica penale o amministrativa, da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente, da individuarsi tra quelli addetti agli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, in servizio presso un provveditorato regionale dell'Amministrazione o presso un istituto penitenziario o altro ufficio o servizio periferico dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 12. Nomina ad allievo direttore di istituto penitenziario in prova
1. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. I vincitori sono nominati allievi direttori di istituto penitenziario in prova ed ammessi a frequentare il corso biennale presso l'Istituto superiore di studi penitenziari.
3. Gli stessi sono posti in aspettativa per la durata del corso e mantengono il trattamento economico già in godimento.
Art. 13. Ordinamento degli studi
1. Il corso biennale si svolge secondo programmi universitari integrati da materie professionali e piani di studio approvati dal Consiglio di direzione dell'istituto e stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 14. Esame finale
1. Gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studi sono ammessi a sostenere l'esame finale.
2. Le modalità degli esami previsti dal piano di studi e dell'esame finale sono stabilite dal regolamento dell'istituto.
3. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è presieduta da uno dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente da loro delegato.
4. Della commissione esaminatrice devono altresì far parte docenti di materie professionali universitarie previste dal piano di studi.
5. Gli allievi che abbiano superato l'esame finale conseguono la qualifica di direttore di istituto penitenziario.
Art. 15. Riconoscimento universitario
1. A coloro che abbiano superato il corso biennale sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie, previste nel piano di studi di cui all'articolo 12, ai fini del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, psicologia ed equipollenti.
2. Gli interessati possono conseguire il diploma di laurea dopo aver superato gli esami integrativi indispensabili al completamento degli studi, conformemente ai piani di studio delle singole università.
Art. 16. Dimissioni dal corso
1. Sono dimessi dal corso gli allievi che:
a) dichiarino di rinunciare al corso;
b) non abbiano superato, al termine del primo anno, almeno metà degli esami delle materie universitarie e tutte quelle professionali previste dal piano di studi;
c) non abbiano superato l'esame finale;
d) non siano dichiarati idonei per il numero e la gravità delle sanzioni riportate.
2. E' consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta nel biennio agli allievi che siano stati assenti dalle attività didattiche della stessa sessione per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, o per più di 45 per infermità comunque contratta.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del Consiglio di direzione.
Art. 17. Regolamento interno
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato il regolamento interno dell'Istituto superiore di studi penitenziari, che regola l'attività dell'istituto e dei suoi organi e le modalità di svolgimento dei corsi non regolate dal presente decreto.
2. Il regolamento è emanato, su proposta del Consiglio di direzione, con decreto del Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 18. Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della